la QUESTIONE

Nel caso in cui venga rilevata la presenza di amianto in un edificio, chi è tenuto alla gestione, al controllo e - ove necessario - alla bonifica e allo smaltimento dello stesso? In particolare, nell’ipotesi in cui l’immobile sia oggetto di contratto di leasing come si ripartiscono i profili di responsabilità tra concedente (proprietario) e utilizzatore? E nel caso di leasing risolto o concluso?

Riferimenti normativi
L. 27 marzo 1992, n. 257 (cessazione dell’impiego dell’amianto)
D.M. 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, co. 3, e dell’art. 12, co. 2, L. 257/1992)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), Parte IV
D.Lgs. 81/2008

Normativa e obblighi nella gestione dell’amianto

L’amianto è un minerale che, per via delle sue caratteristiche fonoassorbenti e termoisolanti, oltre che per la sua economicità, è stato per molti anni ampiamente utilizzato in molteplici settori industriali (ad esempio quello edile).

Tuttavia, nonostante le sue peculiarità, si è rilevato nel tempo un potenziale nemico per la salute e, in generale, per l’ambiente.

È in questo contesto che il legislatore nazionale a partire dal 1992, con la legge n. 257, ha disposto la cessazione dell’impiego dell’amianto...

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