la QUESTIONE
In cosa consiste la notificazione e in che cosa si distingue dalla comunicazione? Chi è legittimato, a seguito della Riforma Cartabia, a eseguirla e secondo quale ordine di priorità tra modalità telematiche e tradizionali? In quali ipotesi l’avvocato è obbligato a notificare a mezzo PEC e che cosa accade quando la notifica telematica non va a buon fine? Quando la notificazione è nulla e quando, invece, è inesistente? Come si fornisce, nel giudizio di cassazione, la prova dell’avvenuta notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata ai fini del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., e quale rilievo assumono oggi i file in formato .eml o .msg?
Codice di procedura civile: artt. 133, 136-151, 156, 160, 170, 285, 291, 325-327, 369 e 370;
Disposizioni di attuazione del c.p.c.: Titolo V-ter “Disposizioni relative alla giustizia digitale” (artt. 196-bis ss.), introdotto dal D.lgs. n. 149/2022;
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia) e D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo);
Legge 21 gennaio 1994, n. 53: artt. 1, 3-bis, 3-ter, 6, 9, commi 1-bis e 1-ter; D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale): artt. 3-bis, 6-bis, 6-quater, 22, 23 e 23-bis;
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. n. 221/2012: art. 16-ter; art. 16-bis, comma 9-bis (abrogato dal D.lgs. n. 149/2022; applicabile ratione temporis alla fattispecie decisa);
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27: art. 83;
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 (regole tecniche del processo telematico);
Legge 20 novembre 1982, n. 890 (notificazioni a mezzo del servizio postale);
Regolamento (UE) 2020/1784 (notificazione transfrontaliera degli atti in materia civile e commerciale);
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari).
Nozione e funzione della notificazione
La notificazione è uno strumento funzionale a indurre la conoscenza di atti giuridici in forma ufficiale, e il mezzo tramite cui tale finalità si realizza è la trasmissione dell’atto in copia conforme all’originale. In ciò essa si differenzia dalla comunicazione (art. 136 c.p.c.), che consiste nella trasmissione della notizia relativa a un evento processuale. Ulteriore differenza attiene al soggetto competente: la comunicazione è atto del cancelliere e si realizza mediante biglietto di cancelleria...


