Il professionista che gestisce un blog o una pagina social può essere chiamato a rispondere dei commenti offensivi pubblicati dagli utenti. Non è tenuto a controllare in anticipo ogni messaggio, ma quando viene a conoscenza di un contenuto diffamatorio deve rimuoverlo tempestivamente.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 22999/2026, confermando la condanna di un blogger a pagare 23mila euro a un giornalista. Quest’ultimo aveva pubblicato un articolo sulla protesta di alcuni richiedenti asilo ed era stato accusato di aver diffuso una notizia falsa. Sul blog gestito da un collega erano poi comparsi numerosi commenti offensivi, che il titolare, pur essendone a conoscenza, aveva lasciato online e rimosso solo dopo l’avvio del giudizio.
Secondo la Suprema corte, il blogger non ha un dovere preventivo di selezionare e controllare i messaggi inseriti da terzi. Ne risponde però se si prova che, dopo aver acquisito consapevolezza del carattere diffamatorio dei commenti, non si è attivato per eliminarli senza ritardo. L’inerzia equivale infatti a una consapevole condivisione del contenuto lesivo e ne consente l’ulteriore diffusione.
In seguito alla decisione, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha inviato una comunicazione ai Consigli provinciali per richiamare l’attenzione degli iscritti sui possibili profili di responsabilità civile, penale e deontologica legati alla gestione di blog, siti e profili social professionali. Il Consiglio nazionale precisa che l’eventuale violazione disciplinare non è automatica e va verificata caso per caso.
Agli iscritti si raccomanda di stabilire regole chiare per la pubblicazione dei commenti, di predisporre un canale di segnalazione facilmente accessibile e di controllare le interazioni con ragionevole regolarità. Le contestazioni vanno esaminate tempestivamente, i contenuti manifestamente offensivi rimossi senza ritardo e della segnalazione e dell’intervento va conservata una traccia essenziale. Vanno evitati anche like, rilanci o risposte che possano esprimere condivisione o amplificare l’offesa.
Il principio affermato dalla Cassazione ha comunque portata generale e può riguardare, oltre ai consulenti del lavoro, tutti i liberi professionisti che gestiscono spazi digitali aperti ai contributi degli utenti.
Tra questi, gli avvocati. Molti professionisti e studi legali hanno siti, blog o pagine social che usano per informare, commentare l’attualità giuridica e promuovere la propria attività. Se questi spazi consentono agli utenti di pubblicare commenti, il gestore che viene a conoscenza di contenuti diffamatori e non li rimuove tempestivamente può incorrere nella stessa responsabilità civile. A questa potrebbe aggiungersi una valutazione disciplinare alla luce dei doveri di probità, dignità, decoro e correttezza ai quali sono tenuti gli iscritti, da verificare comunque in base alle circostanze del singolo caso.

