La Corte di cassazione - con la sentenza n. 10451/2026 - conferma la condanna del ricorrente - che vendeva smart card pirata e codici di accesso per consentire l’illecita visione streaming di contenuti televisivi riservati - per i reati di accesso abusivo a sistema informatico, truffa informatica e violazione del diritto d’autore per la trasmissione abusiva di contenuti tv fruibili solo tramite pagamento di un abbonamento.
I motivi di ricorso
Il ricorrente sosteneva che i fatti che gli venivano contestati dovessero ritenersi compresi nel perimetro non dell’articolo 615 ter, bensì in quello dell’articolo 615 quater del Codice penale che punisce la detenzione, la diffusione e l’installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici.
Nel caso concreto la condotta in sé consisteva nell’acquisto e nella rivendita dei codici di accesso a una piattaforma per la visione di Iptv (Internet Protocol Television) pirata. Iptv è una tecnologia che trasmette programmi televisivi in streaming tramite rete internet. Da ciò emerge che al ricorrente potevano - secondo la difesa - attribuirsi soltanto la detenzione e la rivendita delle smart card pirata. E da ciò deriverebbe l’illegittima imputazione per il concorso in accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e violazione del diritto d’autore.
In conclusione, il ricorso ritiene errato che sia stata tradotta in concorso quella che la difesa letteralmente definisce “una mera causalità agevolatrice della organizzazione gestita da altri non essendo emerso il carattere di indispensabilità, essenzialità e necessità delle azioni dell’imputato in relazione alla complessa attività di pirateria audiovisiva a lui sconosciuta, già preesistente ed essendosi lo stesso limitato alla rivendita dei codici a soli 20 soggetti”.
La risposta della Cassazione penale
La Cassazione penale smentisce in toto il ragionamento sulla mera causalità agevolatrice dell’organizzazione dedita alla commissione dei reati contestati. In primis sul reato previsto dall’articolo 171 ter delle legge sul diritto d’autore i giudici di legittimità confermano il concorso del ricorrente proprio in ragione del fatto di aver commercializzato le smart card pirata, in quanto azione atta a consentire l’abusiva trasmissione di opere dell’ingegno coperte dal diritto d’autore senza autorizzazione del titolare.
La Cassazione respinge anche il motivo che contrastava la condanna dell’imputato - sempre a titolo di concorso - per le condotte prodromiche alla visione pirata consistenti nell’accesso abusivo a sistemi informatici poiché i ricevitori dei codici pirata agivano in perfetto accordo con gli autori degli accessi informatici illegali.
Conclusioni
In conclusione, la rivendita a dei privati dei codici di accesso a sistemi abusivi e di smart card pirata operata dal ricorrente con scopo di lucro costituiva il tratto finale dell’attività illecita finalizzata a truffare le piattaforme a pagamento.
Al contrario la difesa voleva isolare decontestualizzandola dall’organizzazione la condotta del ricorrente di commercializzazione delle smart card pirata. Mentre risulta essere emersa la piena armonia tra le attività dei rivenditori delle smart card e chi consentiva l’accesso a piattaforme a pagamento destinate alla fruizione da parte dei soli abbonati.
Da ciò la Suprema Corte desume e conferma la condotta concorsuale dell’imputato per tutti i reati contestati.

