Sottolinea in sentenza il Tribunale di Pavia (sentenza 5 giugno 2026, n. 532) come il comodato sia un contratto tipico disciplinato agli artt. 1803 ss. c.c., tramite il quale il comodante attribuisce gratuitamente al comodatario un diritto personale di godimento. La stipulazione di un contratto di comodato non richiede forma scritta, anche se avente a oggetto un bene immobile e anche se di durata ultranovennale; pertanto, il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, può essere provato per testi e per presunzioni.
L’articolo 1810 del codice civile
L’art. 1810 c.c. disciplina il comodato senza determinazione di durata (cd. comodato precario), e cioè a dire, il comodato connotato dall’assenza di pattuizione di un termine e dall’impossibilità di desumerlo dall’uso cui doveva essere destinata la cosa; in tal caso, il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richieda.
L’art. 1809 c.c., invece, regola il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale; in tal caso, il comodante può esigere la restituzione immediata solo qualora sopravvenga un urgente e imprevisto bisogno (II comma). Detto bisogno deve essere interpretato nel senso che, anche se non grave, esso deve essere comunque imprevisto, cioè, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato, ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, non concreti o solo astrattamente ipotizzabili.
Proporzionalità e adeguatezza
Il tutto si correda, poi, con una verifica di proporzionalità e adeguatezza da parte del Giudice nel comparare le particolari esigenze di tutela del comodatario e il contrapposto bisogno del comodante, essendo considerata la disposizione del comma II dell’art. 1809 cit. una norma che riequilibra la posizione del comodante ed esclude distorsioni della disciplina negoziale. La riconsegna anticipata del bene deve essere quindi valutata tenendo conto degli interessi, dei sacrifici e delle aspettative di entrambi i contraenti, nella ricerca della soluzione meglio compatibile con il loro equo contemperamento. Con la precisazione che a norma dell’art. 1811 c.c., in caso di morte del comodatario, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa, e ciò benché sia stato convenuto un termine. In mancanza di una particolare previsione di durata o di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, una generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario.
Rapporti di durata indefinita
Per il principio di sfavore per l’instaurazione di rapporti di durata indefinita, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d’uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma deve essere positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione. L’onere di provare la pattuizione di un termine grava sul comodatario; in difetto, il comodato si considererà precario.
Infine, in riferimento al comodato immobiliare a tempo determinato, il fallimento del comodante pronunciato dopo la stipulazione del relativo contratto genera l’obbligo del comodatario di restituire immediatamente, alla curatela che lo richieda, il bene oggetto del contratto stesso.
I termini dell’argomentare si complicano se la sorte del contratto di comodato debba stabilirsi osservando l’ipotesi inversa, e cioè a dire quella del fallimento del comodatario.
In quest’ultima ipotesi le esigenze della massa inducono a preferire la soluzione della prosecuzione del rapporto, salva diversa volontà del curatore, soprattutto se scandito temporalmente o comunque destinato a durare finché è utile il godimento del bene.

