Il regime di aiuti di Stato consistente in sovvenzioni erogate dall’Italia alle compagnie aeree colpite dalla crisi del Covid-19 è conforme al diritto dell’Unione. Lo ha chiarito il Tribunale Ue, con le sentenze nelle cause T-268/21 RENV e T-538/24 | Ryanair/Commissione.
Il caso - Nell’ottobre 2020, l’Italia ha notificato alla Commissione un regime di aiuti consistente in sovvenzioni a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana attraverso un fondo di compensazione di 130 milioni di euro. La misura mirava a indennizzare le compagnie per i danni subiti tra il 1° marzo e il 15 giugno 2020 a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate per limitare la diffusione della pandemia di Covid-19. La Commissione ha approvato la misura in quanto compatibile con il mercato interno.
Su domanda di Ryanair, il Tribunale dell’Unione europea, nel 2023, ha tuttavia annullato la decisione. Successivamente, nel 2025, la Corte di giustizia ha annullato la sentenza e ha rinviato la causa dinanzi al tribunale. Nel frattempo, il regime di aiuti è stato modificato e prorogato per il periodo compreso tra il 16 giugno e il 31 dicembre 2020. Il 13 ottobre 2023, l’Italia ha notificato la proroga e la modifica della misura di compensazione per l’anno 2021, prevedendo al contempo un aumento della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. La Commissione ha approvato anche tale misura e la decisione è oggetto di un altro ricorso presentato dalla Ryanair (causa T-538/24).
La decisione - Il Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi. Nella causa T-268/21RENV, rileva che il requisito di ammissibilità che impone il possesso di una licenza italiana non costituisce una violazione del principio di non discriminazione. Essendo rivolto alle imprese più duramente colpite dalle misure che vietavano o limitavano i collegamenti da o verso l’Italia.
Per quanto riguarda i principi di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, la Ryanair non ha dimostrato che il requisito del possesso di una licenza italiana produca effetti restrittivi. Analogamente, nessuna violazione dei suddetti principi può essere dedotta dal requisito di un trattamento retributivo minimo.
Il Tribunale ricorda poi che, nell’ambito dell’esame di un regime di aiuti, la Commissione può valutare le sue caratteristiche generali per determinare se esso possa favorire in modo illecito i suoi beneficiari, senza essere tenuta ad analizzare individualmente ogni singolo aiuto concesso. In tale contesto, la Commissione non era tenuta a verificare se l’aiuto concesso ai beneficiari del regime in questione potesse andare a vantaggio dei gruppi a cui essi appartenevano, né se gli aiuti concessi a tali gruppi nell’ambito di altre misure potessero andare a vantaggio dei suddetti beneficiari.
Infine, il Tribunale respinge gli argomenti della Ryanair vertenti sulla violazione dei suoi diritti procedurali e dell'obbligo di motivazione. Nella causa T‑538/24, il Tribunale respinge il ricorso riprendendo, in sostanza, lo stesso ragionamento.

