In caso di soccombenza reciproca, spetta al giudice di merito decidere se e in quale misura compensare le spese processuali, senza dover rispettare un’esatta proporzione rispetto alle domande accolte. Mentre il sindacato di legittimità è limitato al divieto di porre spese a carico della parte integralmente vittoriosa. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 24734/2026.

La controversia nasce da una permuta immobiliare, dalla quale erano scaturite contrapposte pretese creditorie: circa 25mila euro per Iva in favore della società e 2.500 euro di penale per il ritardo nella consegna in favore dell’acquirente. Il nodo arrivato in Cassazione riguardava soprattutto il regolamento delle spese di lite. La Corte d’appello, infatti, ritenendo che, alla luce dell’esito complessivo della lite, non vi fossero i presupposti per la compensazione integrale disposta in primo grado, aveva accolto sul punto l’appello della società e rideterminato le spese secondo la soccombenza reciproca.

La II Sezione civile ricorda che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

Sul tema erano già intervenute le Sezioni unite (n. 32061 del 2022) affermando che il principio della soccombenza va inteso nel senso che “soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento della mancata violazione di tale principio, mentre restano riservate al potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca quanto in quella di concorso di altri giusti motivi, sia la relativa quantificazione, ove contenuta entro i limiti tabellari”.

La Suprema corte, dunque, non ha un “potere di rivalutazione della proporzione della compensazione”, né può “sostituire al giudizio del giudice di merito una diversa ponderazione quantitativa dell’esito della lite”. La pronuncia delle S.U. individua dunque il limite esterno del potere discrezionale, “costituito dal divieto di porre le spese, anche solo in parte, a carico della parte integralmente vittoriosa, e conferma che, quando vi siano esiti plurimi e reciprocamente sfavorevoli, la compensazione parziale è astrattamente consentita”.

Con una diversa ordinanza in materia previdenziale, la Sezione lavoro (24738/2026) conferma poi il principio della compensazione delle spese nel giudizio per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, quando il requisito sanitario sia accertato con decorrenza successiva a quella richiesta. In questo caso, infatti, la parte non può considerarsi integralmente vittoriosa, perché la domanda comprende anche la decorrenza della prestazione. La compensazione, anche integrale, rientra dunque nel potere discrezionale del giudice di merito. E, precisa la Cassazione, non è possibile separare le spese della fase di ATP da quelle della successiva opposizione: il giudizio è unitario e la soccombenza va valutata con riferimento al complesso dell’attività processuale svolta.

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