La Cassazione (ordinanza n. 25188/26) torna sul tema della liquidazione dei compensi degli avvocati, puntualizzando che la discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese processuali non può tradursi in una riduzione dei compensi al di sotto dei minimi previsti dai parametri forensi.
No alle ulteriori riduzioni
La pronuncia assume rilievo perché distingue nettamente la compensazione delle spese dalla determinazione del compenso professionale. Il giudice può disporre la compensazione nei casi previsti dalla legge, ma non può applicare ulteriori riduzioni tali da comprimere il compenso professionale oltre i limiti stabiliti dalla normativa.
Particolare attenzione viene posta alla motivazione legata alla semplicità o serialità della controversia. Secondo la Suprema Corte, tali caratteristiche non possono giustificare, da sole, una liquidazione inferiore ai minimi.
Tutela del lavoro professionale
La decisione rafforza, quindi, la tutela del lavoro professionale dell’avvocato e riafferma che l’attività difensiva, anche quando inserita in controversie ripetitive o di agevole soluzione, deve essere remunerata nel rispetto dei parametri stabiliti dall’ordinamento.
Il principio enunciato è piuttosto rilevante in quanto sancisce che la discrezionalità nella liquidazione delle spese non può trasformarsi in una libertà di ridurre arbitrariamente il compenso dell’avvocato.

