Il CNF, con il parere n. 26/2026 pubblicato il 26 maggio scorso sul sito del Codice deontologico, in risposta ad apposito quesito della Commissione di diritto e processo amministrativo, ha precisato la portata della maggiorazione del 30% prevista dall’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 in caso di assistenza prestata contro una pluralità di parti.

Secondo il Consiglio, tale incremento può concorrere a integrare il compenso minimo inderogabile previsto dalla legge sull’equo compenso soltanto nelle ipotesi rientranti nell’ambito soggettivo della legge n. 49/2023. Negli altri casi continua invece a trovare applicazione il principio generale della libera pattuizione del compenso sancito dalla legge professionale forense.

Il quesito

Nello specifico, la Commissione di diritto e processo amministrativo del Consiglio nazionale forense aveva chiesto di chiarire la portata applicativa dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 alla luce delle disposizioni previste dalla legge n. 49/2023 sull’equo compenso, “con riferimento alla determinazione del compenso minimo dovuto agli avvocati a seguito dello svolgimento della propria prestazione professionale. E in particolare, se “in riferimento alle prestazioni rese dal difensore a beneficio di un cliente contro più soggetti e poste in essere dopo la data del 23 ottobre 2023, l’aumento del 30% del compenso spettante all’avvocato sancito ai sensi dell’art. 4, comma 2, D. M. 10 marzo 2014, n. 55 possa integrare i parametri di compenso minimo stabiliti dalla L. 21 aprile 2023, n. 49, arrivando dunque ad annoverare all’interno del perimetro del minimo tariffario previsto dalla legge anche l’ulteriore 30% del compenso nei casi di cui all’art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con conseguenziale nullità delle eventuali pattuizioni di segno contrario”.

Il quadro normativo e giurisprudenziale

Nel ricostruire il quadro normativo, il CNF ricorda anzitutto che la disposizione del decreto citato stabilisce che, “quando in una causa l’avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico possa essere aumentato del 30% per ciascun soggetto oltre il primo, entro i limiti stabiliti dalla disposizione. Tale previsione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il difensore assista un solo soggetto contro una pluralità di parti”.

Per cui, aggiunge il Consiglio, “la ratio della norma è chiaramente individuabile nell’esigenza di tenere conto dell’incremento della complessità dell’attività difensiva derivante dal maggiore numero di soggetti processuali coinvolti nel giudizio”.

In merito, la giurisprudenza ha chiarito che, ricorrendone i presupposti, “la maggiorazione ha natura obbligatoria, a seguito della soppressione dell’inciso «di regola» ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 147/2022, applicabile alle prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del citato decreto”.

In secondo luogo, spiega il CNF, “la disciplina dell’equo compenso dettata dalla L. 21 aprile 2023, n. 49 presenta un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto ‘attività svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro’ (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese ‘in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175’, precisando che la legge, invece, non si applica ‘alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione’ (art. 2, comma 3).

Pertanto, al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla legge speciale e vige invece il principio di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12.

Il parere del CNF

Alla luce delle considerazioni svolte, conclude il CNF, quindi,” deve ritenersi che, per le prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del D.M. n. 147/2022, l’aumento del 30% del compenso previsto dall’art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nel caso di assistenza prestata a favore di un solo soggetto contro più parti, possa integrare una causa di nullità di eventuali pattuizioni difformi esclusivamente qualora la prestazione professionale rientri nell’ambito di applicazione soggettivo della L. 21 aprile 2023, n. 49”.

Diversamente, al di fuori di tale ambito, “resta ferma la validità delle pattuizioni liberamente concordate tra le pa

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