Nel calcolo dei compensi dell’avvocato, gli aumenti previsti dal Dm n. 55/2014 per la particolare difficoltà dell’opera e per la pluralità delle parti assistite devono essere calcolati entrambi sul compenso base e non in modo progressivo l’uno sull’altro. Inoltre, nel procedimento davanti al giudice tutelare per l’autorizzazione alla transazione nell’interesse di minori, non spetta la maggiorazione prevista per la pluralità delle parti, poiché il patrocinio riguarda solo il genitore richiedente. Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 22692/2026, rigettando il ricorso principale degli avvocati e accogliendo parzialmente quello incidentale della cliente.
La vicenda nasce dalla richiesta di compensi avanzata da tre avvocati nei confronti della vedova di un uomo deceduto a seguito di un intervento odontoiatrico, dopo sette anni di coma. I professionisti, che avevano assistito la donna e i due figli minori nei procedimenti penali conclusisi con la condanna dei sanitari e nella successiva transazione con l’azienda ospedaliera, chiedevano il pagamento del saldo del compenso pattuito in misura pari al 10% del risarcimento ottenuto. La cliente si è opposta al decreto ingiuntivo, sostenendo la nullità del patto di quota lite. Il Tribunale di Catania ha dichiarato nullo l’accordo, ha rideterminato i compensi secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 e ha revocato in larga parte il decreto ingiuntivo.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso sia gli avvocati sia la cliente; la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso incidentale di quest’ultima sui criteri di calcolo delle maggiorazioni dei compensi.
La donna ha sostenuto l’errore del Tribunale per aver riferito la seconda maggiorazione, ossia l’ulteriore 30% relativo alla difficoltà del giudizio, non all’onorario base, ma a quello già aumentato in ragione della pluralità di parti patrocinate.
Un ragionamento condiviso dalla Cassazione secondo cui “i due aumenti per la difficoltà dell’opera e per la pluralità delle parti, previsti rispettivamente dai commi 1 e 2 del d.m. n. 55 del 2014, devono essere calcolati ciascuno sul compenso base e non applicando l’aumento percentuale per il processo litisconsortile sul compenso già incrementato per la particolare difficoltà dell’opera”.
I giudici di merito, prosegue la Cassazione, hanno dunque errato nella parte in cui, nel calcolare il compenso degli avvocati, hanno applicato la maggiorazione del 30% per la complessità dell’opera e per il risultato ottenuto sul compenso base maggiorato del 60% per il processo litisconsortile e non, come avrebbero dovuto, sul compenso base da essi quantificato secondo i valori massimi della tabella n. 15.
Con un altro motivo, la vedova lamenta anche che i giudici avevano applicato l’aumento del 40 % per il patrocinio prestato in favore di una pluralità di parti anche al procedimento svoltosi davanti al giudice tutelare, senza considerare che questo, teso a ottenere la necessaria autorizzazione all’accettazione della transazione con la struttura ospedaliera, vedeva come unica parte la genitrice e non anche i figli minori cui il provvedimento era riferito.
La II Sezione civile ha accolto la doglianza affermando che, in quanto atto integrativo della volontà del rappresentante, non può ritenersi sussistente la pluralità di parti richiesta dall’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per il riconoscimento della maggiorazione del compenso, “posto che in quel giudizio il patrocinio svolto dal difensore riguarda esclusivamente la madre e non anche i figli minori, rispetto ai quali insorge la necessità di ricorrere al giudice tutelare”. Ne consegue che, anche in questo caso, hanno errato i giudici di merito nel calcolare la maggiorazione anche al procedimento svoltosi davanti al giudice tutelare.

