La liquidazione giudiziale dei compensi professionali non può fondarsi su un mero richiamo al prospetto depositato dal difensore, ma richiede una motivazione che dia conto delle prestazioni riconosciute, dei criteri di calcolo adottati e delle ragioni del rigetto delle contestazioni della controparte. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23262/2026, accogliendo, sotto questo profilo il ricorso di una Spa, attiva nella gestione di beni del comune di Roma.

La vicenda riguardava un legale che, dopo aver assistito per circa 14 anni la società nella gestione del contenzioso relativo agli immobili di Roma Capitale, aveva chiesto il pagamento di compensi professionali per numerose cause di sfratto e altri giudizi. Il Tribunale di Roma aveva condannato la Spa al pagamento di oltre 65mila euro, ritenendo che fosse la società, e non Roma Capitale, la debitrice degli onorari.

Proposto ricorso, la II Sezione civile ha accolto parzialmente i rilievi della società. “In via preliminare – si legge nella decisione -, va rilevato che la formula di stile utilizzata in fine dal Tribunale ‘ogni diversa eccezione disattesa od assorbita’ non può far ritenere che lo stesso si sia comunque pronunciato sulle eccezioni che non ha preso in considerazione”.

Inoltre, prosegue la Corte, «il Tribunale di Roma, con una motivazione del tutto apodittica si è limitato a condividere il prospetto di liquidazione dei diritti e degli onorari depositato dalla parte ricorrente “siccome elaborato sulla base dei minimi tariffari pro tempore vigenti così come previsto dal capitolato speciale d’appalto”.

«Senza indicare – prosegue la decisione -, per prestazioni per le quali ha riconosciuto il compenso, le fonti di prova della loro esecuzione, il criterio di liquidazione adottato e senza minimamente dar conto delle ragioni dell’asserita condivisione delle richieste del difensore e dell’infondatezza delle articolate deduzioni della ricorrente riproposte in questa sede (ad es., in ordine alle condizioni di esigibilità del compenso)».  Per i giudici è stato dunque violato l’obbligo di motivazione.

Quanto ai rapporti interni tra il gestore e l’ente pubblico, la Corte osserva che il tribunale «non ha fornito una adeguata interpretazione delle previsioni contenute nel contratto di appalto». Se è vero, infatti, che la società era il soggetto obbligato al pagamento dei compensi, avendo conferito al legale l’incarico professionale; non si era preso in considerazione che l’articolo 10 del capitolato d’appalto disciplinava tre diverse ipotesi (giudizi favorevoli, sfavorevoli e spese vive), prevedendo, in alcuni casi, anche il rimborso delle competenze professionali, non soltanto degli esborsi. L’interpretazione del Tribunale, ferma a un dato letterale isolato, non considera il complessivo contenuto della clausola e risulta quindi inadeguatamente motivata. Per questo la decisione è stata cassata con rinvio.

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