In materia di compensi professionali dell’avvocato, il frazionamento del credito non è abusivo quando i diversi crediti, pur riconducibili a un rapporto professionale unitario, devono essere fatti valere davanti a giudici diversi in base alle regole di competenza. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 19125/2026.
La Corte ha inoltre ribadito che l’accordo sul compenso tra avvocato e cliente richiede la forma scritta ad substantiam e non può essere esteso a professionisti rimasti estranei alla convenzione.
Un’avvocata ha chiesto a una banca il pagamento degli onorari maturati per diversi incarichi professionali. La banca ha contestato la richiesta sostenendo, tra l’altro, che il credito fosse stato frazionato abusivamente e che i compensi dovessero essere determinati in base a una convenzione tariffaria stipulata con un altro legale. Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile una parte della domanda e ha liquidato i compensi relativi a un’altra serie di incarichi. Contro questa decisione ha proposto ricorso l’istituto di credito affermando che il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sull’abusivo frazionamento.
Per la II Sezione civile però la contestazione è manifestamente infondata. “In tema di crediti dell’avvocato per compensi professionali relativi ad assistenza giudiziale a favore di un medesimo cliente in pluralità di giudizi – si legge nella decisione -, l’abusivo frazionamento del credito presuppone che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in unico procedimento, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziative giudiziali, e non è, pertanto, ravvisabile quando i diversi crediti, pure ascrivibili a un rapporto unitario, siano relativi a prestazioni rese dinanzi a giudici diversi, sussistendo, in tale ipotesi, la competenza di diversi giudici ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011”.
E, prosegue la Corte, nel caso specifico, la banca ricorrente aveva allegato che gli ulteriori incarichi professionali, per i quali la controparte avrebbe vantato dei crediti e che avrebbero riguardato il medesimo rapporto, erano stati fatti valere, ai fini della liquidazione del compenso, davanti al Tribunale di Monza. Da ciò si evince che, dovendo essere aditi giudici distinti per ragioni di competenza, l’abusivo frazionamento non sarebbe stato configurabile.
In un altro passaggio, la Cassazione ricorda che, anche successivamente alla riforma dell’ordinamento forense (legge n. 247 del 2012), i compensi per l’attività dell’avvocato “debbono essere pattuiti per iscritto, a pena di nullità”. Si deve infatti escludere la tacita abrogazione del terzo comma dell’art. 2233, c.c., che impone la forma scritta ad substantiam.

