La persona fisica destinataria di un decreto ingiuntivo per i compensi del proprio avvocato non può invocare il foro del consumatore per il solo fatto di essere stata chiamata a pagare in proprio. Occorre verificare per quali finalità abbia conferito l’incarico. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 25839/2026, accogliendo il regolamento di competenza proposto dal legale.

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo per quasi 24mila euro, oltre interessi e spese, richiesti dall’avvocato a saldo dell’attività svolta in due vertenze tributarie. La cliente, residente nel circondario di Pavia, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo di essere destinataria dell’ingiunzione come persona fisica. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione, dichiarato competente Pavia quale foro del consumatore e revocato il decreto.

Il professionista ha contestato questa conclusione: il contratto d’opera era stato sottoscritto dalla cliente a Milano sia in proprio sia come legale rappresentante della Sas. L’assistenza riguardava intimazioni di pagamento rivolte alla società e alla donna quale socia accomandataria, solidalmente responsabile. Il contratto d’opera professionale, infatti, era stato sottoscritto nella duplice veste.

Nell’accogliere il motivo la Cassazione ricorda che per giustificare l’applicazione del foro inderogabile del consumatore, “non basta essere convenuti in giudizio (o destinatari di un decreto ingiuntivo) come persona fisica, occorrendo anche che il contratto al quale si riferisce la pretesa fatta valere giudizialmente sia stato stipulato da tale persona fisica per finalità estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale, e comunque per finalità che non siano legate a tali attività neppure da un nesso funzionale” (Dlgs. 6 n. 206/20025, art. 3, co. 1, lett. (a)).

Si tratta, prosegue la Corte, di una prova che non è stata fornita dall’opponente. Anzi, esaminando - come consentito alla Suprema Corte adita con il regolamento di competenza - gli atti del giudizio di primo grado, (in particolare i ricorsi alla Ctp Milano), si trovano prove che escludono la qualifica di consumatrice.

Gli incarichi, prosegue la decisione, erano volti a contrastare le cartelle esattoriali per il pagamento dell’Iva e dei diritti camerali, nei confronti sia della SAS che nei confronti della persona fisica quale socia accomandataria, solidalmente responsabile. Si trattava, quindi, di attività professionale svolta dall’avvocato, per la quale era stato anche previsto compenso forfettario unitario, in relazione a debiti tributari aventi origine da attività di impresa.

In definitiva, avendo il contratto finalità connesse alla difesa sia della società che dell’accomandataria, ne deriva l’esclusione della qualifica di consumatrice.

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