Compito del difensore è certificare l'autografia della firma del cliente e non l'apposizione alla sua presenza
Il potere attestativo non si estende alla circostanza di fatto. Il falso ideologico scatta solo se la sottoscrizione risulta apocrifa
L'avvocato, che certifica l'autenticità della firma apposta dal cliente sul mandato difensivo, non risponde di alcun reato se attesta l'inveritiera circostanza che la stessa sia stata apposta alla sua presenza. Infatti, la responsabilità del difensore nell'esercizio del suo potere certificativo si ferma all'attestazione di genuinità della firma, come proveniente dal cliente.
Scatta, perciò, il reato previsto dall'articolo 481 del Codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) se il legale falsamente attesta di "essere certo" della paternità della firma attribuendola al proprio cliente. Il reato non può scattare però per colpa richiedendo il dolo dell'agente.
Per tali ragioni la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16214/2022, ha annullato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità penale del ricorrente-avvocato senza provare il dolo della conoscenza della falsità della firma. Invece, la negligente condotta dell'avvocato nell'acquisire certezza della provenienza della sottoscrizione dal cliente non integra, il dolo del reato, neanche nella sua forma eventuale.
La Cassazione accoglie poi il rilievo difensivo, contro la sentenza di merito, dove questa fondava la condanna per il reato di falso anche sul fatto che l'avvocato aveva attestato la falsa circostanza secondo cui la firma fosse stata apposta alla sua presenza. Come detto questa non è condotta di rilevanza penale. Cioè l'autenticazione "differita" all'interno degli studi legali - ne prende atto la Cassazione - è prassi ormai usuale quanto assai diffusa e comunque non costituisce illecito se l'avvocato è certo della provenienza della firma.
Nel caso risolto però la firma era stata accertata come incontrovertibilmente falsa. E il giudice del rinvio dovrà perciò accertare se al momento dell'autenticazione la certezza della genuinità della sottoscrizione, fondata su rapporti pregressi col medesimo cliente, fosse in realtà inficiata da altre circostanze di cui l'avvocato poteva ben essere a conoscenza, sino al punto da integrare il dolo del reato di falso ideologico.