Penale

Compliance e sicurezza alimentare

Con la sentenza in commento (Cass. Pen. n. 27587/2020) la Suprema Corte coglie l'opportunità per razionalizzare i rapporti tra l'istituto della delega di funzioni e l'adozione di adeguati modelli organizzativi e di gestione nelle strutture complesse operanti nella ristorazione.

di Mattia Miglio


Con la sentenza che qui si commenta, la Cassazione offre interessanti spunti di riflessione in merito all'adozione di un adeguato assetto organizzativo e di idonei sistemi di controllo e vigilanza all'interno delle imprese operanti nel settore alimentare.

In estrema sintesi, all'odierno imputato - in qualità di legale rappresentante di una società dotata di numerose strutture dislocate sul territorio nazionale (es.: centri di cottura ed impianti) - veniva contestata la violazione dell'art. 5 lett. c) e d) l. 283/1962 per aver distribuito per il consumo alimenti positivi alla salmonella.

Tutto ciò posto, la Suprema Corte - nel confermare la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Agrigento - coglie l'occasione per razionalizzare i rapporti tra l'istituto della delega di funzioni e l'adozione di adeguati modelli organizzativi e di gestione nelle strutture complesse operanti nella ristorazione.

Come si può leggere nelle motivazioni, infatti, la difesa aveva, in prima battuta, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 44335/2015) riferito alle catene di supermercati secondo cui "il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è per ciò solo responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari va individuata all'interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega in forma scritta".

Accanto a tale principio, poi, sempre il ricorrente aveva altresì evidenziato come l'evento oggetto di contestazione fosse di natura meramente occasionale, dal momento che le analisi degli alimenti relativi al medesimo lotto (comunque rilevato dal mercato) avevano escluso altre ipotesi di salmonella e non erano stati riscontrate segnalazioni di episodi di salmonella; ragion per cui, proprio in forza della natura meramente occasionale dell'episodio, trovava applicazione il principio secondo cui "in tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di disfunzioni occasionali mentre, nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero nel processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali".

Orbene, pur non mettendo in discussione la portata generale di tali assunti, la Suprema Corte esclude che essi possano trovare applicazione nella vicenda qui in esame, sul presupposto che la disfunzione qui contestata deve essere considerata di carattere strutturale - e non prettamente occasionale - in quanto intrinsecamente connessa con uno dei rischio tipici dell'attività della Società legalmente rappresentata dall'odierno imputato.

In particolare, la sentenza prende spunto ed individua una delle principali attività sensibili dell'ente, il quale, in qualità di produttrice dell'alimento messo in commercio, assume intrinsecamente il rischio di contaminazione dei prodotti in sede di lavorazione, senza che il soggetto delegante possa di per sé spogliarsi di qualsivoglia dovere di controllo in ordine al corretto esercizio delle mansioni delegate.

Un rischio che, ovviamente, deve essere non solamente identificato e mappato ma necessita anche di essere razionalizzato mediante l'adozione di un adeguato sistema di controlli interni volti a prevenire eventuali disfunzioni.

Nel caso che ci occupa, il sistema di controlli interni era risultato lacunoso, come già segnalato nelle conclusioni raggiunte dal Tribunale che aveva stigmatizzato l'assenza di un organigramma aziendale, l'insufficienza del sistema di deleghe e l'assenza di adeguati e periodici resoconti del delegato al delegante sulle attività di controllo degli alimenti.

In questo senso, conclude la Suprema Corte, il mero rilascio di deleghe di funzioni risulta inidoneo ad esonerare da responsabilità penale il Legale Rappresentante di una Società avente struttura complessa, se non viene accompagnato dall'"effettiva competenza tecnica del delegato", dal "positivo esercizio dei poteri conferiti" e dalla "concreta ed effettiva possibilità di intervenire in piena autonomia per il controllo del delegante sull'attività dei delegati".

Inoltre, un effettivo ed idoneo sistema di deleghe - specie nelle organizzazioni articolate - deve anche armonizzarsi e razionalizzarsi con "l'adozione di modelli organizzativi e di gestione (e di controllo e vigilanza sul loro rispetto) idonei a prevenire pericoli di contaminazione degli alimenti, modelli la cui mancanza (o errata o inadeguata adozione) rende strutturale la causa della contaminazione [...] Il ricorrente non ha mai prodotto, né dedotto di aver prodotto, documenti e prove attestanti la conformità dei propri stabilimenti ai requisiti imposti dai regolamenti CE nn. 852, 853, 854/2004, né ha mai dedotto (tantomeno provato) di essersi pienamente conformato ai modelli stabiliti nei manuali HACCP in materia di sicurezza alimentare".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Fabrizio Ventimiglia e Laura Acutis*

Norme & Tributi Plus Diritto

Mattia Miglio, Alberta Antonucci

Norme & Tributi Plus Diritto