L’accesso alla composizione negoziata da parte di un’impresa che abbia in essere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo PMI pone una questione sempre più frequente nella pratica: la banca può escutere la garanzia MCC durante le trattative? E, soprattutto, l’impresa può chiedere al tribunale di impedirlo?

La questione non è meramente procedurale. L’attivazione della garanzia pubblica può incidere sull’assetto del debito e sulla stessa interlocuzione con il creditore finanziario proprio nel momento in cui l’impresa sta tentando di costruire un accordo di risanamento. È su questo terreno che si sta formando un orientamento giurisprudenziale di particolare interesse operativo.

Misure protettive e tutela cautelare - Il punto di partenza è rappresentato dagli articoli 18 e 19 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le misure protettive sono dirette a evitare che le iniziative dei creditori compromettano il buon esito delle trattative; l’articolo 19 consente inoltre al tribunale di adottare i provvedimenti cautelari necessari alla loro conduzione. Il giudice può delimitare la protezione a determinate iniziative, a specifici creditori o a categorie di creditori, verificandone funzionalità e proporzionalità.

È attraverso la tutela cautelare che può essere richiesta una protezione più specifica rispetto al semplice blocco delle azioni esecutive. Il problema emerge con particolare evidenza quando tra le esposizioni dell’impresa figurano finanziamenti garantiti dal Fondo MCC.

La garanzia pubblica riduce il rischio assunto dall’intermediario finanziatore, ma non rende irrilevante, per il percorso di risanamento, il momento della sua attivazione. Se durante la composizione negoziata la banca procede all’escussione, l’assetto dei rapporti sul quale sono state avviate le trattative può subire una modificazione significativa. Da qui la domanda centrale: l’escussione può essere temporaneamente inibita quando rischia di compromettere il risanamento?

La risposta dei tribunali - Diverse decisioni di merito hanno riconosciuto la possibilità di adottare una misura di questo tipo, purché ne sia dimostrata la concreta funzionalità rispetto alle trattative. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 maggio 2024, ha vietato ai creditori bancari di procedere all’escussione della garanzia MCC, disponendo anche la sospensione dell’eventuale procedimento istruttorio già avviato.

Nella stessa direzione si è mosso il Tribunale di Padova, 13 gennaio 2025, ammettendo nell’ambito della composizione negoziata misure cautelari atipiche comprendenti anche l’inibitoria dell’escussione delle garanzie pubbliche. Il Tribunale di Genova, 19 settembre 2025, ha valorizzato la necessità di evitare iniziative capaci di compromettere l’equilibrio economico-finanziario e l’effettiva realizzabilità del piano di risanamento.

Il Tribunale di Pavia, 19 dicembre 2025, ha a sua volta riconosciuto la possibilità di vietare temporaneamente alla banca l’escussione della garanzia MCC, ponendo l’accento sull’esigenza di consentire la prosecuzione della negoziazione con il creditore originario. Più recentemente, il Tribunale di Milano, 21 gennaio 2026, ha ribadito che le misure cautelari devono essere specifiche, temporanee, proporzionate e necessarie al buon esito delle trattative.

Nessun automatismo - Il dato operativo più importante è che l’accesso alla composizione negoziata non determina automaticamente il divieto di escussione della garanzia MCC. Occorre valutare, nel singolo caso, se sia necessario chiedere al tribunale una misura specificamente diretta a impedire tale iniziativa e, soprattutto, dimostrarne la funzionalità rispetto al percorso di risanamento.

Non è quindi sufficiente affermare che l’impresa abbia interesse a mantenere immutato il proprio indebitamento. Deve essere rappresentato il nesso tra l’iniziativa della banca e il possibile pregiudizio alle trattative. In questa prospettiva assumono rilievo il progetto di piano, il piano finanziario, i flussi necessari alla continuità e il parere dell’esperto. La tutela non può trasformarsi in uno strumento meramente dilatorio rispetto alle iniziative dei creditori.

La verifica da compiere prima della domanda - Sul piano operativo, la presenza di finanziamenti garantiti MCC dovrebbe essere verificata prima o contestualmente all’accesso alla composizione negoziata. Per ogni rapporto occorre ricostruire almeno l’importo residuo, la percentuale garantita, lo stato dei pagamenti, eventuali decadenze o accelerazioni, le iniziative già assunte dalla banca e lo stato dell’eventuale procedimento di escussione.

Se dall’analisi emerge che l’attivazione della garanzia può interferire con il percorso di risanamento, la domanda cautelare dovrebbe individuare con precisione quale iniziativa si intende inibire, nei confronti di quale soggetto, per quale durata e, soprattutto, per quale ragione essa possa compromettere le trattative. La richiesta deve dunque essere costruita non soltanto sul contratto di finanziamento, ma sul piano industriale e finanziario dell’impresa.

Il ruolo della banca - L’inibitoria non deve essere letta come uno strumento destinato a penalizzare il creditore bancario. La sua funzione è conservare temporaneamente le condizioni necessarie affinché la trattativa possa svolgersi utilmente, quando la modifica della posizione creditoria conseguente all’attivazione della garanzia rischi di alterarne l’equilibrio.

La protezione resta temporanea e sottoposta al controllo giudiziale. Il Codice della crisi consente al giudice di revocare o abbreviare le misure quando non risultino più funzionali al buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

La garanzia pubblica entra nella strategia del risanamento - L’esperienza applicativa suggerisce, in definitiva, un cambio di prospettiva. La garanzia MCC non può essere considerata un elemento accessorio del finanziamento da affrontare soltanto al momento dell’eventuale default. Quando l’impresa entra in composizione negoziata, la struttura delle garanzie deve diventare parte dell’analisi iniziale della crisi e della strategia negoziale.

Per l’impresa significa mappare immediatamente le esposizioni garantite e valutare l’eventuale necessità di una tutela cautelare. Per la banca significa considerare gli effetti che l’attivazione della garanzia può produrre sul percorso di risanamento. Per l’esperto significa valutare se il mantenimento temporaneo dell’assetto esistente sia realmente funzionale alle trattative. Per il tribunale significa effettuare quel giudizio di necessità e proporzionalità che costituisce il limite naturale della tutela cautelare.

La composizione negoziata rimane infatti uno strumento fondato sulla trattativa. Proprio per questo, quando l’escussione della garanzia pubblica rischia concretamente di modificare l’equilibrio sul quale quella trattativa si fonda, l’inibitoria può rappresentare non un fine, ma uno strumento per preservare lo spazio necessario al risanamento.

 *Avvocato specialista in diritto bancario e dei mercati finanziari

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