Immobili

Compravendita, l’importo della provvigione esce dal rogito

Lo prevede l’articolo 22 del Ddl n. 1264, cd. “Collegato lavoro”, d’iniziativa governativa, già approvato dalla Camera

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di Francesco Machina Grifeo

Se approvato anche dal Senato, lo stop all’obbligo di dichiarare il compenso del mediatore nei rogiti si annuncia come una piccola rivoluzione nel settore delle compravendite immobiliari. Le parti, infatti, non sapranno più quanto ciascuna ha pagato all’agente come commissione, aumentando così i margini di manovra della categoria ed evitando imbarazzi al momento della stipula dell’atto; attualmente infatti è quello il momento in cui si scoprono le carte. Quanto alla possibile evasione, secondo le associazioni di categoria la fatturazione elettronica avrebbe ridotto i rischi al lumicino.

L’articolo 22 del “Collegato lavoro” (Ddl n. 1264, d’iniziativa governativa), approdato, dopo il via libera della Camera, alla 10° Commissione di Palazzo madama, interviene sulla disciplina che regola la dichiarazione dei dati relativi all’attività di mediazione. In particolare, prevede che le parti in alternativa all’ammontare della spesa sostenuta, possano dichiarare il numero della fattura emessa dal mediatore attestando la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta.

L’obbligo di indicare l’importo della “parcella” era stato introdotto con finalità di contrasto all’evasione dall’articolo 35, co. 22, del Dl 4 luglio 2006, n. 223. La norma è osteggiata dalla categoria che lamenta la violazione della “riservatezza della prestazione”. Per gli agenti si tratta di salvaguardare la “libera trattativa tra cittadino e professionista” che invece viene messa a repentaglio dal fatto che l’importo della provvigione, in sede di stipula, viene portato a conoscenza della controparte. Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) auspica che in Senato “non ci siano sorprese affinché, quanto prima venga ripristinato il rispetto professionale della categoria oltre alla tutela della privacy e della libera contrattazione di ciascun contraente nel definire legittimi differenti accordi provvigionali individuali.”

L’articolo 35 del Dl n. 223 del 2006, al co. 22, (modificato dall’articolo 1, co. 48, della legge, 27 dicembre 2006, n. 296) attualmente prevede che le parti rendano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione delle modalità di pagamento e chiariscano: a) se si sono avvalse di un mediatore e in caso affermativo fornirne i dati identificativi; b) il codice fiscale o la partita Iva; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti; d) l’ammontare della spesa e le modalità di pagamento.

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