Con l’obbligo di distanza dalla persona offesa niente indicazione dei luoghi off-limits
Diversamente, in presenza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice deve indicarli
Il giudice che dispone anche cumulativamente le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente. Diversamente, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell’obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto a indicare i luoghi off-limits.
La sentenza della Cassazione
Questa la risposta fornita dalla Cassazione (sentenza n. 8594/25) a un soggetto...