Con l’ordinanza n. 19276 dell’11 giugno 2026, la Prima Sezione della Corte di Cassazione torna sul tema della concessione abusiva del credito, fornendo importanti chiarimenti sul rapporto tra violazione delle regole bancarie di vigilanza, responsabilità della banca e validità del contratto di finanziamento.

Nel caso esaminato, il Tribunale di Como aveva escluso dal passivo fallimentare il credito di una banca derivante da contratto di mutuo chirografario, assistito per il 90% dal Fondo Centrale di Garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) l. n. 662/1996., in quanto concesso a un’impresa già insolvente e, quindi, in violazione delle regole di “sana e prudente gestione” di cui all’ art. 5 T.U.B. “che vieta alle banche di detenere posizioni finanziarie ad alto rischio, prive di ragionevole rientro, come accertato nel caso di specie (società inattiva da quattordici mesi e priva di personale)”. Per tali motivi il contratto di finanziamento è stato dichiarato nullo dal Tribunale per illiceità della causa, “in quanto la «causa concreta» del finanziamento sarebbe stata per la banca quella di ottenere una garanzia statale, senza subire gli effetti dell’inadempimento del contratto da parte del mutuatario, in deroga alle regole che presidiano la stabilità del sistema finanziario e lo svolgimento delle attività economiche”.

In accoglimento del ricorso presentato dalla banca, la Corte di Cassazione ha cassato il decreto del Tribunale di esclusione dallo stato passivo, riaffermando un principio di particolare rilievo:

La violazione delle regole di condotta bancaria, anche se integrante una concessione abusiva del credito, può generare responsabilità risarcitoria, ma non determina di per sé la nullità del contratto di finanziamento.

Secondo la Corte di Cassazione alla luce dei principi già affermati da Cass. S.U. 26724/2007 (sebbene in tema di intermediazione finanziaria):

- le norme che prevedono regole di condotta (e.g. correttezza e buona fede) per quanto di carattere imperativo, non necessariamente integrano casi di nullità «testuale» (art. 1418, terzo comma, cod. civ.) o a nullità «virtuale» per contrarietà a norme imperative (art. 1418, primo comma, cod. civ.);

- la nullità testuale o virtuale si riferisce – salvo ove diversamente previsto dalla legge – a vizi genetici del contratto, mentre la violazione delle norme di condotta esaurisce i suoi effetti nella fase funzionale o esecutiva del contratto ma non afferisce a quella genetica;

- le regole di sana e prudente gestione previste dall’art. 5 dal Testo Unico Bancario di cui al Dlgs. 385/19993 sono norme comportamentali, ancorché di natura imperativa e pertanto la loro violazione incide sul piano della responsabilità della banca;

- in materia di concessione «abusiva» di credito in favore di una impresa in fase di insolvenza o crisi conclamata, si registra la violazione di una norma imperativa del sistema bancario (art. 5 TUB) la quale determina conseguenze risarcitore a tutela della massa dei creditori;

- il contratto di mutuo resta pertanto valido, salvo che venga accertata una fattispecie ulteriore, quale un vero e proprio “reato-contratto”, idoneo a integrare una nullità virtuale ex art. 1418 c.c. (e.g. bancarotta semplice).

L’ordinanza si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, soffermandosi con chiarezza sui seguenti aspetti:

- violazione di norme comportamentali e validità del contratto;

- responsabilità per abusiva concessione del credito;

- eventuali profili di rilevanza penale.

La Suprema Corte ha ulteriormente ribadito in modo chiaro le responsabilità proprie (e concorrenti) del finanziato e del finanziatore in caso di concessione abusiva di credito delineando i seguenti principi:

“La ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in stato di crisi conclamata costituisce, pertanto, comportamento antigiuridico, in quanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per la risoluzione della crisi e si espone al concreto rischio di aggravare il proprio dissesto in danno dei creditori, quale effetto della incauta prosecuzione dell’attività di impresa.

Al contempo, il finanziatore che eroghi un finanziamento in questo contesto, oltre a esporsi al rischio della mancata restituzione dello stesso, concorre con la propria condotta all’aggravamento del dissesto in danno dei creditori.

Se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestione bancaria, l’effetto è quello della responsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l’accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l’art. 1418, primo comma, cod. civ.”

Si tratta di una decisione che conferma un orientamento sempre più consolidato e che assume particolare importanza, inter alia, nelle controversie riguardanti l’ammissione al passivo fallimentare di crediti bancari e l’operatività dei finanziamenti concessi a imprese in stato di crisi.

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*Avv. Francesco Maruffi, Partner - Dispute Resolution, DWF

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