I maggiori canoni introdotti dalla legge finanziaria 2007 si applicano anche alle concessioni demaniali marittime già in corso. Nel calcolo del canone, tuttavia, i valori OMI devono essere applicati distinguendo le pertinenze in base alla loro effettiva destinazione: commerciale, terziaria, direzionale o produttiva, senza dunque ricondurle tutte indistintamente alla categoria commerciale. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 23050/2026.

Il caso riguardava una S.r.l., subentrata nella gestione di uno stabilimento balneare di Ostia. La società aveva impugnato le richieste del Comune di Roma di pagamento dei maggiori canoni demaniali per gli anni 2007-2013, introdotti dalla legge finanziaria 2007, sostenendo che non fossero applicabili alla concessione in corso. Inoltre, contestava il criterio con cui erano stati calcolati i valori delle pertinenze demaniali.

Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla censura relativa al criterio di applicazione dei valori OMI, disponendo un nuovo esame.

La Suprema corte ribadisce anzitutto che i nuovi canoni introdotti dalla legge finanziaria 2007 trovano «applicazione anche per le concessioni già rilasciate o rinnovate, purché ancora in corso al momento dell’entrata in vigore di tale ultima legge», richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui «la variazione dei criteri di calcolo dei canoni non è frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva della disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali».

Quanto al rapporto tra proroga e rinnovo della concessione, la Corte afferma che «la proroga della concessione... determina il prolungamento - senza soluzione di continuità - della durata della concessione», mentre «il rinnovo della stessa integra gli estremi di una nuova concessione, che si sostituisce alla precedente ormai scaduta». Perciò, alla scadenza dell’originaria concessione, «si verifica ipso iure, ai sensi dell’art. 49 cod. nav., la devoluzione a favore dello Stato» delle opere non facilmente amovibili.

Sul motivo accolto, la Cassazione richiama il precedente secondo cui l’articolo 1, comma 251, n. 2, della legge n. 296/2006 ha la finalità di «individuare in modo differenziato le modalità di determinazione del canone, in ragione della diversa natura delle pertinenze, appunto connesse ad attività commerciali, terziarie, direzionali e di produzione di beni e servizi».

La norma, prosegue la Corte (n. 10605/2024), «assegna un valore specifico e rilevante ai fini dell’individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico-ricreative svolte dal concessionario». In quella occasione la Suprema corte aveva cassato la sentenza di merito che aveva assimilato la gestione dello stabilimento balneare all’attività di ristorazione, qualificandole entrambe, secondo un criterio di prevalenza, come attività commerciali.

Tornando al caso concreto, la Prima sezione civile afferma che la Corte d’appello non si è attenuta a tali principi di diritto, essendosi limitata ad affermare che la contestazione della concessionaria era infondata “in quanto l’applicazione dei valori medi indicati dall’OMI era senz’altro possibile”. Per questo la sentenza è cassata con rinvio affinché la Corte d’appello di Roma «dovrà valutare il valore delle pertinenze demaniali, sulla scorta dei valori OMI, ma in ragione della diversa natura delle stesse, in base alla effettiva connessione ad attività commerciale, terziaria, direzionale o di produzione di beni e servizi».

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