Le Sezioni Unite chiudono il contrasto giurisprudenziale sul concordato in appello e delimitano l’ambito del ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Con una decisione, resa nota solo in via provvisoria, che porta la data del 9 luglio (ricorso R.G. n. 9966/2026), la Corte ha stabilito che non possono essere dedotti i vizi relativi alla determinazione della pena quando questi non si traducano nell’irrogazione di una pena illegale.
In particolare, la Suprema corte ha fornito risposta “negativa” al seguente quesito: “Se, avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, siano deducibili con il ricorso per cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena non comportanti l’illegalità della stessa”.
La questione era stata rimessa dalla Quinta sezione penale nell’ambito del ricorso proposto da un imputato condannato per due episodi di furto aggravato, uno consumato e uno tentato, e per due violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale. In appello le parti avevano raggiunto un accordo sulla rideterminazione della pena, recepito dalla Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva fissato la sanzione in due anni e otto mesi di reclusione e 1.236 euro di multa.
Proprio la costruzione della pena aveva però dato origine al ricorso. Secondo la difesa, il giudice aveva recepito un accordo viziato perché le attenuanti generiche erano state poste in equivalenza con la sola recidiva, senza comprendere nel giudizio di bilanciamento anche le aggravanti contestate per il reato di furto. Inoltre, la sentenza non indicava quale fosse il reato ritenuto più grave ai fini della continuazione.
L’Ufficio esame preliminare della Cassazione, nell’ordinanza di rimessione, ha però chiarito che tali profili non incidevano sulla legalità della pena. La sanzione finale, infatti, rientrava nei limiti edittali previsti dalla legge; il problema riguardava piuttosto il percorso seguito per determinarla, ossia un errore nel bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti imposto dall’articolo 69 del codice penale.
“Ne discende – scrive l’Ufficio esame preliminare dei ricorsi - che le censure del ricorrente, pur evocando nominalmente l’illegalità della pena, finiscono per devolvere a questa Corte il tema della illegittimità della sanzione. Si pone, pertanto, la questione del se, a fronte di una pena concordata tra le parti, l’imputato sia legittimato a dedurre l’illegittimità della (ri)determinazione del trattamento sanzionatorio derivante da errori intermedi nel computo”. La risposta della Corte è stata negativa.
Le Sezioni Unite hanno così aderito all’orientamento maggioritario, secondo cui il ricorso resta ammissibile soltanto per i vizi che incidono sulla validità dell’accordo, per le difformità tra accordo e sentenza o quando la pena sia illegale. Restano invece precluse le censure che investono soltanto i passaggi intermedi del procedimento di commisurazione della pena, anche se effettuati in violazione delle regole di calcolo.

