Nel concordato preventivo in continuità il tribunale può verificare già in sede di ammissione la corretta determinazione del valore di liquidazione e, se esiste un’offerta vincolante di acquisto dell’azienda validata da una procedura competitiva, tale valore non può essere artificiosamente ridotto qualificando la differenza come mero plusvalore concordatario. Inoltre, la continuità indiretta fondata sull’affitto d’azienda richiede che il contratto sia realmente funzionale al piano di risanamento e strettamente collegato, anche sotto il profilo cronologico, alla presentazione della domanda di concordato. Sono i due principi di diritto affermati dalla Cassazione con le ordinanze nn. 22960 e 22931, depositate a distanza di un giorno, che definiscono due profili centrali del concordato in continuità disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il secondo caso (22931/2026) riguardava una Srl, già in liquidazione, che aveva concesso in affitto due rami d’azienda nel 2013. Dopo il fallimento di un primo tentativo di concordato, nel 2022 ha presentato una nuova domanda di concordato in continuità, sostenendo che quei contratti di affitto integrassero una continuità aziendale indiretta. La Corte d’appello ha accolto il reclamo di Agenzia delle Entrate e Inps revocando l’omologazione e la Cassazione ha confermato la decisione, rilevando che gli affitti erano stati stipulati quasi dieci anni prima della domanda e non erano funzionalmente collegati al piano di risanamento.
La “funzionalità”, si legge nella decisione, “si fonda su un criterio di effettività, concretezza e coincidenza temporale che connota la stessa conclusione del contratto d’affitto in collegamento con una soluzione della crisi e una proposta di ristrutturazione sufficientemente individuata, che, viceversa, non può essere recuperata ex post, valorizzando contratti conclusi – come nella vicenda - quasi dieci anni prima del deposito della domanda, senza alcun riferimento alla specifica crisi aziendale o agli obblighi previsti nel piano concordatario in concreto poi presentato”. “Tale funzionalità necessaria – prosegue -, proprio per le esigenze di interpretazione teleologica con la Direttiva n. 1023/2019 di cui si è detto, non può che riguardare anche la continuità fondata su “ogni altro titolo”.
Da qui l’affermazione del primo principio di diritto: “Per la configurazione del concordato preventivo in continuità indiretta, la cui verifica in concreto spetta al giudice del merito, occorre necessariamente che la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, riguardi, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale e che, ove fondata su uno o più contratti di affitto, questi siano funzionalmente collegati alla regolazione della crisi, e quindi strettamente connessi anche sotto il profilo cronologico con la presentazione del piano che accompagna uno specifico ricorso; ne consegue che l’ipotesi prevista dall’art. 84, comma 2, CCII “a qualunque altro titolo”, costituisce una clausola di chiusura per altre fattispecie, ulteriori rispetto a quelle tipiche descritte dalla stessa disposizione, ma che integrino i medesimi presupposti di chiara funzionalità esplicitati nella prima parte della disposizione”.
L’altra decisione, (22960/2026) riguarda invece il caso di una Srl la cui proposta di concordato in continuità era stata dichiarata inammissibile perché il piano qualificava come plusvalore concordatario la differenza tra l’offerta di acquisto dell’azienda, validata da una procedura competitiva, e il suo minor valore di liquidazione atomistica. A questo punto la società ha proposto ricorso per cassazione. La Suprema corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ma ha colto l’occasione per fissare un principio di diritto nell’interesse della legge sulla determinazione del valore di liquidazione.
In particolare, la Cassazione osserva che: “Se alla data della domanda la proposta si fonda sull’offerta vincolante di acquisto dell’azienda pervenuta da un terzo e, addirittura, se la serietà della stessa è stata validata da un procedimento competitivo che ha portato a dei rialzi e ad un’aggiudicazione ad un prezzo ulteriormente incrementato, non è possibile contemporaneamente fissare il confronto con un’alternativa liquidatoria che sottostimi il medesimo compendio aziendale, come se ciò non fosse accaduto. La comparazione fra piano concordatario e liquidazione, in altri termini, dà luogo ad un giudizio prognostico alternativo che non può essere destrutturato e disancorato dalla realtà, così come in concreto declinata nella proposta e nel procedimento seguito sino al deposito della domanda giudiziale, ben potendo il curatore profittare – in una eventuale alternativa liquidazione giudiziale – proprio di quegli stessi incrementi dell’attivo che il piano concordatario dimostra”.
La Prima sezione civile ha dunque affermato il secondo principio di diritto: “Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all’essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR). Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto”.

