Nella predisposizione di un concordato preventivo, né l’avvocato né il commercialista advisor possono limitarsi a un ruolo meramente formale o settoriale: entrambi sono tenuti, secondo la diligenza qualificata ex artt. 1176, co. 2, e 2236 c.c., a garantire la correttezza e attendibilità dei dati contabili e fiscali su cui si fonda il piano. Se l’errore professionale contribuisce alla revoca del concordato e alla successiva dichiarazione di fallimento, la prestazione è da ritenersi inadempiuta e improduttiva di effetti utili, con conseguente perdita del diritto al compenso. I chiarimenti arrivano da due ordinanze della Cassazione (nn. 2664 e 2665 depositate oggi) relative al fallimento della medesima Srl.

L’avvocato aveva presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento (dopo che la società era stata dichiarata fallita a seguito della revoca del concordato) per quasi 140mila euro, per aver predisposto la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale. Il curatore del fallimento ne aveva chiesto l’esclusione in quanto era evidente che «l’advisor non abbia effettuato nessun filtro sull’attività del debitore, accettando e difendendo le tesi dello stesso anche in presenza di comportamenti non corretti che hanno indotto in errore i creditori». Il giudice delegato aveva escluso l’importo. Il tribunale di Lodi aveva ribaltato il verdetto affermando che l’avvocato aveva «fornito la prova di aver operato con adeguata diligenza professionale, avendo allegato e documentato la copiosa attività svolta in favore della società in adempimento del mandato ricevuto». Quanto all’omessa vigilanza e controllo, il professionista aveva correttamente dedotto «la propria estraneità» trattandosi di una «attività di sorveglianza che, da un lato non rientra nelle obbligazioni contrattualmente assunte dal legale e, dall’altro, avrebbe richiesto una specializzazione professionale ulteriore e diversa, di natura contabile e fiscale, del tutto estranea alle competenze del legale».

Proposto ricorso da parte del Fallimento, la Suprema corte l’ha accolto. Il curatore, ricostruisce l’ordinanza, aveva messo in evidenza anomalie su: credito d’imposta (per 229.304 euro); contabilizzazione di una nota di credito irricevibile (778.186 euro); pagamenti anomali (233.000 euro) a un fornitore; errata contabilizzazione crediti di imposta ecc. In risposta a tutti questi rilievi, l’avvocato si era limitato a rispondere che tali verifiche “non attenevano al suo incarico, dal quale sarebbero stati esclusi compiti fiscali e contabili”.

Di diverso avviso la Prima sezione civile: “Non v’è dubbio che nell’ambito delle prestazioni richieste dal legale, che, unitamente agli advisor con competenze specialistiche in materia contabile e fiscale, collabora per la redazione della domanda, della proposta del piano concordatario, sussiste la responsabilità anche dell’avvocato nel fornire i dati aziendali corretti”. Mentre, “l’espressa ammissione di non avere competenze di natura contabile e fiscale, delegate invece completamente agli altri advisor, mina alla base la corretta esecuzione del proprio incarico professionale, che deve svolgersi, invece, in base alla fattispecie concreta in cui opera, e non in astratto, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.”.

In definitiva, per la cassazione il tribunale ha errato nell’affermare che il legale che ha coadiuvato gli advisor, esperti in materia contabile e fiscale, “possa disinteressarsi delle relative questioni non avendo una specializzazione professionale di tale natura”. “Deve affermarsi, in senso contrario – conclude l’ordinanza -, che anche l’avvocato, laddove espleti la sua prestazione in una procedura di concordato preventivo, deve svolgere l’incarico munendosi delle competenze necessarie ed adeguate all’opera, specie ove affronti questioni di particolare complessità ex art. 2236 c.c., naturalmente insite all’interno di una procedura concorsuale, visto che essa inevitabilmente attrae nella sua orbita anche questioni di natura contabile e fiscale”. Diversamente, l’errore professionale addebitabile all’avvocato, che abbia determinato la “definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l’attività difensiva precedentemente svolta, sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempiuta ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso”.

Ragionamento analogo per il commercialista che aveva chiesto, nell’ambito della stessa procedura, l’ammissione al passivo per 228.384 euro. Il curatore aveva eccepito l’inadempimento, in quanto il concordato preventivo era stato revocato per carenze e irregolarità della documentazione prodotta dalla società. E il tribunale gli aveva dato ragione affermando che «un’acquisizione asettica e acritica dei dati comunicati dalla società deve ritenersi ontologicamente espressione di inadempimento dell’advisor rispetto al dovere legale di attestazione della veridicità dei dati aziendali».

Contro questa decisione ha proposto ricorso il commercialista (2665/2026) affermando che «chi redige il piano non attesta la veridicità dei dati aziendali ai sensi dell’art. 161, comma 3, l.f.», limitandosi a redigere il piano «sulla base dell’analisi documentale dei dati contabili».

La Cassazione l’ha respinto affermando, all’opposto, che “non v’è dubbio che nell’ambito delle prestazioni richieste al commercialista advisor, che collabora con il debitore per la redazione della domanda, della proposta del piano concordatario, sussiste la responsabilità nel fornire i dati aziendali corretti”. In definitiva, sull’ “advisor” – a fronte dell’eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione – incombe l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento o l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale minore, culminata nella dichiarazione di fallimento”. Tale onere “postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l’ammissione alla procedura concordataria”.

Riproduzione riservata Ⓒ