L’ammissibilità del concordato semplificato non dipende dalla natura (reversibile o irreversibile) dell’insolvenza, ma richiede la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e la presenza di una effettiva (e non solo genericamente enunciata) utilità per tutti i creditori. In questo quadro, costituiscono “finanza esterna” solo gli apporti che generano nuove entrate, e non la rinuncia a crediti dei soci, anche se prededucibili.

Una serie di recentissime pronunce della cassazione ha così (ri)definito...

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