Concorso di persone nel reato: la valutazione del contributo di minima importanza
Reato - Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Art. 114 c.p. - Applicabilità - Condizioni.
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e dunque del riconoscimento dell'importanza, non solo minore rispetto a quella degli altri, ma addirittura minima, dell'opera di taluno dei concorrenti nel reato, non è sufficiente una valutazione comparativa delle condotte ascritte ai vari agenti ma è necessario, tenendo conto della tipologia del fatto criminoso con le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali, accertare il grado di efficienza causale, sia materiale che psicologico, delle singole condotte rispetto alla produzione dell'evento.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 15 gennaio 2019 n. 1680
Reato - Circostanze attenuanti - Art. 114 c.p. - Attenuante del contributo di minima importanza - Presupposti - Importanza causale minima e marginale - Necessità.
La circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 15 dicembre 2017 n. 56100
Reo - Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato - Fattispecie in tema di custodia di stupefacenti.
La circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale; ne consegue che il relativo giudizio non può limitarsi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa. (Fattispecie in cui non è stato ritenuto minimo il contributo concorsuale nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti, consistito nel fornire al detentore un locale ove occultare la droga, nonché nel tentativo di impedire che la perquisizione venisse estesa al locale in questione).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 20 agosto 2015 n. 34985
Reato - Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato - Aggravante del numero delle persone concorrenti prevista anche da disposizioni speciali - Applicabilità dell'attenuante - Esclusione - Fattispecie in materia di immigrazione clandestina.
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione - oltre che nella ipotesi aggravata di cui all'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque) - quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come previsto, in materia di immigrazione clandestina, dall'art. 12, comma terzo, lett. d), D.Lgs. n. 286 del 1998.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 15 settembre 2015 n. 37277
Reo - Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato - Reato di rapina - Ruolo del palo - Riconoscibilità dell'attenuante - Esclusione.
Non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di “palo” e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga. Infatti l'opera del cosiddetto “palo”, anche se può essere d'importanza minore rispetto a quella degli esecutori materiali del reato, non può considerarsi minima agli effetti dell'articolo 114 cod. pen., in quanto facilita la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza della opera prestata dai correi, garantendo l'impunità di questi.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 15 dicembre 2011 n. 46588