Penale

Condanna, si allargano i casi di revisione

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di Giovanni Negri

Si allarga la possibilità di chiedere la revisione della condanna. Perchè le Sezioni unite, con la sentenza n. 6141 depositata ieri, ritengono che la norma del Codice di procedura penale può essere applicata anche ai casi di sola condanna al risarcimento della parte civile, dopo che in appello è stata dichiarata la prescrizione.

A questa conclusione le Sezioni unite arrivano dopo avere ricordato che il Codice (articolo 629) indica tra i provvedimenti oggetto di revisione le sentenze di condanna, senza peraltro precisarne ulteriormente i contenuti; come pure, nel ricordare i soggetti che sono legittimati a proporre la richiesta di revisione viene evocato lo status giuridico del condannato. Non può però essere messo in dubbio, prosegue la Corte, che la decisione di accoglimento dell’azione civile esercitata nel processo penale rappresenta un verdetto di condanna che presuppone l’accertamento della colpevolezza dell’imputato e che «in presenza di siffatta situazione processuale, all’imputato debba essere riconosciuto lo status di soggetto condannato, sia pure soltanto alle restituzioni e al risarcimento del danno».

Del resto, lo stesso Codice non distingue tra condanna riportata ai soli effetti penali e quella invece riportata agli effetti civili, dopo l’esercizio dell’azione civile nel processo penale.

Il fatto poi che ci si trovi, come nel caso approdato in Cassazione, davanti a una causa di estinzione del reato, riconosciuta in appello, fa ritenere alle Sezioni unite che la contestuale conferma della condanna al risarcimento è da una parte idonea a procurare, se ingiusta, una pregiudizio alla persona interessata con riferimento alla sola sfera patrimoniale e, dall’altra, contiene un’affermazione di responsabilità.

Infatti, quanto a quest’ultimo aspetto, la contestualità dei due verdetti mette in evidenza l’esistenza di un collegamento tra l’affermazione di responsabilità agli effetti civili e la mancata pronuncia liberatoria anche nel merito per gli effetti penali «che è senz’altro idonea a produrre un apprezzabile pregiudizio al diritto all’onore dell’imputato, con superamento della presunzione costituzionale di non colpevolezza.

Negare alla persona interessata la possibilità di accesso alla revisione si porrebbe, tra l’altro, sottolineano le Sezioni unite, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione sia sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza sia sotto il profilo dell’evidente irragionevolezza.

La sentenza valorizza poi anche quanto emerso nel 2012 con due interventi sempre delle Sezioni unite (sentenze 28718 e 28719) favorevoli alla legittimazione del soggetto prosciolto agli effetti penali, ma condannato per quelli civili, a presentare ricorso straordinario. Forti le analogie, ricordano ora le Sezioni unite, con l’altro mezzo d’impugnazione straordinario costituito dalla revisione. E questa assimilazione non è contrastata, affermano infine le Sezioni unite, dal principio della tassatività delle impugnazioni.

Principio che non ha imedito l’accesso al ricorso straordinario da parte del condannato agli effetti civili.

Corte di cassazione – Sentenza 6141/2019

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