Famiglia

Condizioni rigorose per i benefici fiscali

Le agevolazioni n favore di persone con disabilità grave sono subordinate alla sussistenza di talune condizioni espressamente stabilite dalla legge 112/2016

L’applicazione del regime fiscale agevolato o addirittura di esenzione da talune imposte che può assistere l’atto istitutivo di trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile, in favore di persone con disabilità grave (come definita dalla legge 104/1992) – si veda l’articolo a sinistra – è subordinata alla sussistenza di talune condizioni espressamente stabilite dalla legge 112/2016 (articolo 6), che devono essere necessariamente e congiuntamente rispettate. Queste sono in particolare:

a) la previsione in detti atti come finalità esclusiva della inclusione sociale, della cura e dell’assistenza delle persone disabili, in favore dei quali sono posti in essere;

b) la forma «pubblica» degli atti istitutivi/costitutivi;

c) l’identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli; la descrizione delle funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali quegli atti sono posti in essere; così come delle e attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei loro bisogni, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione;

d) la previsione di obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone disabili, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; così come degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;

e) la previsione che esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione siano le persone con disabilità grave;

f) la destinazione esclusiva dei beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali ovvero dei beni immobili o dei beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l’individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore, per tutta la loro durata;

h) la previsione di un termine finale della loro durata rappresentato dalla data della morte della persona disabile;

i) la previsione della destinazione del patrimonio residuo.

Tali condizioni devono sussistere congiuntamente per fruire del trattamento fiscale agevolato/esente, e pertanto qualora, per ipotesi, taluno dei menzionati atti fosse perfezionato in assenza dell’accertamento preventivo di disabilità grave della persona in cui favore esso è posto in essere e tale accertamento avvenisse solo in un tempo successivo – come è accaduto nella fattispecie rappresentata da un contribuente nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta ad interpello n.513 dell’11 novembre 2019 –, le agevolazioni/esenzioni fiscali non possono essere riconosciute; salva la facoltà di avanzare richiesta di rimborso da parte del contribuente al momento in cui l’accertamento risultasse effettuato con esito positivo, con riferimento alla differenza tra l’imposta (ordinaria) già pagata al momento del perfezionamento dell’atto in favore del disabile e la minore imposta agevolata prevista per i conferimenti ed i trasferimenti di beni in relazione agli atti di che trattasi, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, della legge 112/2016.

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