La deliberazione è invalida qualora, pur essendo approvata dalla maggioranza numerica degli intervenuti, i voti contrari rappresentino un valore millesimale maggiore. Così la Cassazione con la sentenza 13856/2026

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 12 maggio 2026 n. 13856

LA MASSIMA

Condominio - Assemblea - Seconda convocazione - Voti contrari dissenzienti con valore millesimale superiore agli assenzienti - Minoranza numerica con quota millesimale maggiore degli assenzienti - Delibera invalida. (Cc, articolo 1136, comma 3; articolo 1137)

In tema di condominio negli edifici, la deliberazione adottata dall'assemblea in seconda convocazione ai sensi dell'articolo 1136, comma 3, Cc è valida soltanto quando i voti favorevoli rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e costituiscano una maggioranza effettiva anche sotto il profilo millesimale, sicché i condòmini dissenzienti non devono rappresentare una quota di proprietà superiore a quella espressa dai condòmini favorevoli; ne consegue che la deliberazione è invalida qualora, pur essendo approvata dalla maggioranza numerica degli intervenuti, i voti contrari rappresentino un valore millesimale maggiore.

In seconda convocazione, la delibera condominiale è valida solo se la maggioranza favorevole rappresenta almeno un terzo del valore dell’edificio e possiede un valore millesimale superiore a quello dei condòmini contrari. Perciò è invalida se i dissenzienti, pur essendo in minoranza numerica, rappresentano una quota millesimale maggiore degli assenzienti. È quanto statuito dalla Cassazione, II Sezione civile, con sentenza n. 13856 pubblicata il 12 maggio 2026 (presidente Milena Falaschi, relatore...

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