In materia di ripartizione delle spese condominiali vige il principio che le spese si ripartiscono secondo le tabelle millesimali. Tuttavia – secondo la Cassazione (ordinanza n. 3445/26) - la delibera assembleare approvata a maggioranza può eccezionalmente derogare a quanto disposto dalla legge e prevedere una diversa ripartizione delle spese. Il significativo principio si applica proprio al caso de quo in cui un soggetto ha proposto ricorso contro una delibera assembleare che aveva introdotto a maggioranza una deroga generale ai criteri di ripartizione delle spese di cui all’articolo 1123 co. 1 del codice civile, non consentita dalla norma, esonerando in sostanza il condomino dalla partecipazione alle spese condominiali poste a suo carico ex lege.

 

La norma e la deroga

La Cassazione rifacendosi alla norma (articolo 1123 del codice civile) ha precisato che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. Secondo i Supremi giudici però la ripartizione secondo le norme può essere superata con una specifica delibera assembleare.

La “diversa convenzione”

Si parla nella sentenza di «diversa convenzione» ex articolo 1123, comma I del codice civile. Quest’ultima è una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cui i condomini (come parimenti può fare il costruttore, con il regolamento predisposto unilateralmente in vista della successiva alienazione delle unità edificate) dispongono di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese di cui agli articoli 1118, 1123 e seguenti del codice civile e 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile e necessita di volontà unanime dei condomini, restando altrimenti vincolante il criterio legale. Il principio enunciato dalla Cassazione si deve applicare al caso di specie con il rigetto del ricorso.

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