Il legatario di un immobile risponde dei debiti condominiali del testatore nei confronti del condominio per l’anno in corso e per l’anno precedente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., in via solidale con gli eredi, nei confronti dei quali ha, poi, diritto a rivalersi per quelli antecedenti al subentro nel diritto di proprietà. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17647/2026, rigettando il ricorso dell’obbligata.
La vicenda nasce dall’opposizione proposta da una condomina contro un decreto ingiuntivo di circa 3.700 euro per spese condominiali e lavori sul lastrico solare relativi a un immobile ricevuto per successione. La ricorrente sosteneva di essere soltanto prelegataria e di non poter quindi rispondere dei debiti maturati dalla de cuius, lamentando inoltre che il condominio non avesse distinto tra gli oneri sorti prima e dopo il decesso della testatrice. Sia il Giudice di pace sia il Tribunale hanno però respinto le sue ragioni, decisione poi confermata dalla Cassazione.
Per la II Sezione civile la ricorrente si è qualificata come prelegataria e, quindi, come erede che ha ricevuto un legato (non oggetto di rinuncia), con la conseguenza che è chiamata a rispondere dei debiti del testatore.
In aggiunta, la Suprema corte sottolinea che il principio dell’obbligo solidale di chi subentra nei diritti di un condomino per i contributi maturati ha riscontro nell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. (formulazione ratione temporis vigente). In virtù di esso, infatti, “l’acquirente di una unità immobiliare condominiale (come la ricorrente è) può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, e non al suo posto, ed opera, appunto, nel rapporto tra il condominio ed i soggetti che succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare, non anche nel rapporto tra quest’ultimi”.
“In questo secondo rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti – prosegue la Corte -, è, invece, operante il principio generale della personalità delle obbligazioni”. L’acquirente dell’unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se, in virtù del principio della solidarietà passiva di tali obbligazioni sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa.
Il legatario dell’immobile, dunque, risponde in solido con gli eredi dei contributi condominiali dovuti per l’anno in corso e per quello precedente al trasferimento. Resta però salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli eredi per le somme riferibili a periodi antecedenti al subentro nella proprietà.
In definitiva, conclude la Corte, la ricorrente, “non potrebbe dedurre di non rispondere dei debiti della de cuius perché, in realtà, la responsabilità per le obbligazioni precedenti la colpisce non in proprio e, dunque, come legataria, ma in via meramente solidale, spettandole, comunque, il diritto di agire in regresso verso gli eredi della testatrice, ove esistenti”.

