La Cassazione (sentenza n. 21411/26) ha confermato la decisione della Corte d’appello di Palermo che aveva riconosciuto la natura condominiale di un muro di cinta e contenimento all’interno di un edificio di Agrigento, condannando il condominio alla manutenzione o al rimborso dei lavori eseguiti dai singoli proprietari.

I fatti

La controversia nasce da una situazione di pericolo: due condomini, proprietari di appartamenti al piano terra e al primo piano, avevano segnalato il rischio di crollo imminente del muro perimetrale, che sosteneva anche una stradella interna destinata al loro uso esclusivo.

Secondo i ricorrenti, il condominio avrebbe dovuto intervenire per la messa in sicurezza dell’opera. Dopo l’inerzia dell’amministrazione, i condomini avevano comunque eseguito i lavori necessari a proprie spese.

Il nodo della causa: proprietà del muro

Il condominio aveva contestato la natura comune del manufatto, sostenendo che il muro servisse esclusivamente a delimitare una porzione privata e non potesse essere considerato parte comune.

La Cassazione ha però confermato l’impostazione della Corte d’appello: il muro deve essere considerato bene condominiale ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile, in quanto:

- svolge funzione di delimitazione dell’intero edificio;

- ha anche funzione di contenimento del terreno e stabilità strutturale;

- serve quindi l’interesse dell’intero condominio, non solo di singole unità.

Il fatto che una parte del bene protegga un’area in uso esclusivo non ne muta la natura giuridica.

Nessuna violazione del principio “chiesto e pronunciato”

Il condominio aveva inoltre denunciato un vizio di ultrapetizione, ritenendo che la Corte d’appello avesse condannato oltre la domanda.

La Cassazione ha respinto anche questo motivo, chiarendo che:

- la domanda di condanna alla riparazione comprende anche la possibilità di condanna al valore economico equivalente;

- il giudice può disporre il risarcimento per equivalente come alternativa alla reintegrazione in forma specifica.

I lavori già eseguiti non fanno venir meno la causa

Un altro punto centrale riguardava il fatto che i condomini avessero già effettuato la riparazione del muro.

Secondo la Suprema Corte:

- questo non elimina l’interesse a una decisione giudiziaria;

- resta infatti il diritto a ottenere il rimborso delle spese sostenute.

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