La Cassazione censura l’abitudine ricorrente di utilizzare i pianerottoli – parti comuni dell’edificio – per collocarvi mobili privati che restano ad uso esclusivo dei proprietari. Si tratta di una prassi illegittima che non può che sfociare nell’obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, in modo tale da consentirne il godimento di tutti. La Seconda sezione civile, ordinanza del 9 marzo 2026 n. 5264, ha così dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un condomino contro un’ordinanza precedente della stessa Cassazione che aveva già respinto il suo ricorso in una controversia condominiale.
La vicenda nasce da una causa tra condomini in cui era stato chiesto: la rimozione di mobili collocati nei pianerottoli della scala a uso esclusivo di alcuni condomini; la rimozione di una canna fumaria installata sul tetto; la revisione delle tabelle millesimali. La Corte d’appello di Palermo, sulla base della consulenza tecnica, aveva accolto in parte la domanda ordinando: la rimozione dei mobili dalle scale, perché l’occupazione stabile del pianerottolo impediva il pari uso agli altri condomini; la rimozione della canna fumaria, installata a distanza inferiore a quella legale e da cui fuoriuscivano fumi e odori; l’adozione di nuove tabelle millesimali.
Il condomino soccombente ha poi tentato vari rimedi (ricorso per cassazione e ricorso per revocazione), tutti respinti. Con l’ultimo ricorso ha denunciato un difetto di motivazione dell’ordinanza della Cassazione. La Corte ha però stabilito che un’ordinanza della Cassazione non può essere impugnata per nullità, ma solo: per correzione di errore materiale, oppure per revocazione nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile.
Tornando al caso concreto, la Corte d’appello aveva «condannato gli originari convenuti a rimuovere i mobili e similari dagli stessi collocati nel corpo di scale a loro esclusivo uso, ripristinando l’originario stato dei luoghi».
Secondo la precedente ordinanza di legettimità (16934/2023), «dalla consulenza tecnica era emerso che i convenuti avevano trasformato di fatto il pianerottolo in modo permanente e tale che impediva un pari uso degli altri condomini». In questo senso, «l’ordine diretto al ripristino dello stato di fatto mutato […] è disposto a tutela del compossesso degli altri condomini, compromesso dalla condotta di coloro che avevano determinato lo spoglio ignorando la situazione di compossesso e/o comproprietà altrui».

