Sì al “parcheggio” delle biciclette nel cortile condominiale, se non ostacolano il passaggio e il pari uso dell’area comune da parte degli altri condomini. Anche l’allaccio degli scarichi privati del singolo appartamento all’impianto comune può rientrare nell’uso consentito della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e la funzionalità né pregiudichi l’uso altrui. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26539/2026, ha respinto il ricorso di un proprietario che chiedeva la rimozione delle biciclette e degli allacci, lasciando ferma la decisione della Corte d’appello.
In primo grado, il tribunale di Catania aveva condannato la convenuta a rimuovere le biciclette e le altre opere collocate nel cortile, nonché i tubi di adduzione dell’acqua potabile collocati lungo il muro d’ingresso; rigettando, invece, la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. Il giudice di secondo grado ha accolto (in parte) l’appello ritenendo che le biciclette e piccoli elementi di arredo potessero trovare “ordinata collocazione nell’ala del cortile su cui prospettano gli immobili dell’appellante”, “senza impedire l’accesso al garage del ricorrente né il pari uso degli altri condomini”. E che l’attore non avesse provato il superamento dei limiti dell’art. 1102 c.c.
Con riguardo agli scarichi, poi, esclusa la prova dell’esistenza ultraventennale degli stessi, posta a fondamento dell’usucapione, la Corte ha ritenuto che l’allaccio fosse un uso consentito dall’art. 1102 c.c.. Il discendente, cui sono collegati gli scarichi – argomentava il Collegio d’appello -, confluisce, infatti, nella fognatura interrata del cortile e poi nella rete pubblica, e l’innesto non ne altera la destinazione né la funzionalità. Mentre la mancanza di autorizzazione amministrativa non incide nei rapporti fra privati.
Il ragionamento non è stato cassato dalla II Sezione civile. Con riguardo alle biciclette, la Cassazione ha respinto le contestazioni processuali del ricorrente, ritenendo che l’ordine di rimozione fosse stato specificamente impugnato e potesse dunque essere riesaminato in appello. Resta così ferma la decisione che ne consente l’ordinata collocazione nel cortile, senza ostacolare l’accesso al garage né il pari uso degli altri condomini.
In riferimento agli scarichi, la Cassazione ricorda che la Corte territoriale ha accertato che il discendente, cui sono collegati anche i tubi delle acque reflue domestiche, scarica nella tubatura fognaria interrata esistente nel cortile per poi confluire nell’impianto pubblico, che nel cortile esiste perciò «un impianto più complessivo di scarico delle acque» e che l’allaccio non ha determinato «alterazione della destinazione e della funzionalità dell’impianto di scarico del condotto discendente».
Non è fondata neppure la doglianza relativa alla mancanza di autorizzazione amministrativa. Ai fini della legittimità dell’uso della cosa comune, in base all’art. 1102 c.c., non rileva infatti la mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative, riflettendosi tale carenza esclusivamente nei rapporti tra il privato e la PA.
L’art. 1102 c.c., afferma la decisione, regola i rapporti fra i partecipanti alla comunione e misura la liceità dell’uso della cosa comune sui due limiti della destinazione e del pari uso degli altri; la violazione di prescrizioni pubblicistiche, che espone l’autore alle relative sanzioni, “non integra di per sé il superamento di quei limiti, e rileva fra i condomini soltanto in quanto si traduca in un’alterazione della destinazione o in un pregiudizio all’uso altrui, che la Corte territoriale ha escluso con l’accertamento sopra riferito”.

