La riforma della mediazione e in particolare la nuova disciplina dei costi del primo incontro tra le parti è immune da vizi di costituzionalità e le scelte del legislatore appaiono ragionevoli e ispirate a una riconfigurazione dell’istituto in termini di efficacia e di importanza. Nessun dubbio di costituzionalità, dunque, può essere rinvenuto nelle nuove disposizioni che regolano il primo incontro di mediazione che rispondono altresì alle esigenze prefissate dalla normativa unionale.

Sono le conclusioni...

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