Penale

Confisca del denaro possibile solo se c'è abnormità tra la somma rinvenuta e l'attività dell'imputato

Lo precisa la Cassazione con la sentenza numero 16.775 depositata oggi

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di Giampaolo Piagnerelli

Per la confisca del denaro occorre contestare all'imputato il delitto per cui si procede e solo in presenza di abnormità tra la somma rinvenuta e la capacità economica del soggetto, l'autorità competente procede con la misura cautelare. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 16775/21. Con la decisione del 15 maggio 2019 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Civitavecchia, ex articolo 444 cpp, applicava a un soggetto la pena concordata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La stessa sezione della Cassazione (seconda) annullava la pronuncia del gip limitatamente alla confisca della somma di denaro (pari a 560 euro), in presenza di una motivazione del tutto apparente.

Con sentenza 26 novembre 2020 il gip del tribunale di Civitavecchia, in sede di rinvio, ordinava la confisca di denaro in sequestro ex articoli 240 bis e 85 bis del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 non avendo l'imputato giustificato la provenienza del denaro, il cui importo sarebbe stato sproporzionato rispetto all'attività lavorativa che egli aveva dichiarato di svolgere, avuto riguardo anche alle sue condizioni economiche (proprietà di una sola autovettura). Pertanto il denaro non poteva comunque essere restituito all'imputato in quanto provento di pregresse cessioni e quindi corrispettivo conseguente a un negozio illecito per contrarietà a norme imperative. Ha proposto ricorso l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e motivazione carente e illogica. Il giudice, infatti, non ha considerato che l'imputato era un giovane incensurato con un regolare nucleo abitativo e familiare e una stabile attività lavorativa che dimostrava la sua capacità economica. Nell'appello è rilevato che il denaro non può essere profitto dell'attività illecita come nel caso di specie qualora all'imputato sia contestato esclusivamente il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Perché possa esserci il sequestro occorre il requisito della sproporzione. Condizione che nel caso concreto non era ravvisabile.

L'imputato, infatti, era lavoratore in cooperativa e svolgeva l'attività di manutentore di stabilimenti balneari. Il tutto va comparato con la somma di 560 euro e la sproporzione non emerge. Concludono i Supremi giudici rilevando che il denaro non può essere sottoposto a confisca facoltativa, non potendo essere considerato profitto del reato visto che all'imputato era stata contestata la mera detenzione di sostanze stupefacenti e non anche lo spaccio.

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