La Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 27214/2026, ha chiarito che, quando concorrano nello stesso momento processuale due distinte cause di rinvio dell’udienza, una riconducibile al giudice e l’altra alla difesa, ai fini del computo della prescrizione deve prevalere quella imputabile al giudice, sicché il periodo di stallo non sospende il corso del termine.
La vicenda
Nel caso di specie il rinvio era stato disposto perché l’imputato non era stato regolarmente citato in giudizio e, soltanto in via aggiuntiva, per l’adesione del difensore all’astensione: l’omessa e valida vocatio in ius determina la nullità di tutti gli atti conseguenti, cosicché il rinvio non può essere addebitato alle scelte della difesa.
La Corte ha inoltre affermato che, in caso di successivo overruling sfavorevole sulla natura della confisca per equivalente, il mutamento interpretativo non può retroagire sui reati già prescritti prima della sua affermazione, in ossequio al principio del legittimo affidamento.
Un imputato era stato condannato in primo e secondo grado per un reato tributario riferito a un’annualità di imposta ormai risalente. La difesa aveva eccepito l’intervenuta prescrizione, contestando il computo dei periodi di sospensione applicato dai giudici di merito. In particolare, in relazione a una prima udienza, il fascicolo mostrava che il tribunale aveva disposto la rinotifica dell’atto introduttivo a un imputato non ancora regolarmente avvisato del procedimento, rinviando contestualmente il processo anche per l’adesione del difensore a una forma di astensione collettiva.
I giudici di merito avevano computato l’intero periodo come sospensione della prescrizione, ritenendo assorbente la circostanza dell’astensione.
La difesa aveva altresì sollecitato l’esclusione della confisca disposta in via ablativa, richiamando il recente mutamento di orientamento sulla natura della misura, che ne aveva riqualificato la funzione in senso non più punitivo, bensì prevalentemente ripristinatorio.
Sulla confisca in genere
L’aspetto davvero innovativo di questa pronuncia si coglie nella seconda parte del percorso argomentativo, quella dedicata alla confisca. Fino a poco tempo fa la giurisprudenza più consolidata leggeva la confisca per equivalente come una misura dal marcato carattere sanzionatorio, assimilabile per molti versi a una pena aggiuntiva, e per questo motivo ne escludeva l’applicazione a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma che ne consente il mantenimento anche dopo la prescrizione del reato. Recentemente le Sezioni Unite hanno mutato rotta, affermando che la confisca per equivalente, proprio come quella diretta, ha una funzione essenzialmente ripristinatoria: serve cioè a restituire l’equilibrio patrimoniale alterato dal reato, sottraendo all’autore un vantaggio economico che non ha alcun titolo per trattenere, e non a punirlo ulteriormente. Da questa nuova lettura discenderebbe, in teoria, la possibilità di applicare la misura anche a fatti risalenti, superando il vecchio ostacolo dell’irretroattività della norma sfavorevole.
L’impatto dell’orientamento sfavorevole
È qui che la sentenza in commento introduce un correttivo di grande equilibrio e di indubbia originalità: un cambiamento di orientamento giurisprudenziale, per quanto tecnicamente corretto e meditatamente maturato all’interno delle stesse Sezioni Unite, non può essere applicato a scapito di chi, al momento del fatto, poteva ragionevolmente fare affidamento sull’indirizzo allora consolidato e di segno opposto.
In altre parole, se un cittadino ha commesso il fatto quando la giurisprudenza prevalente diceva che quella misura aveva natura punitiva e quindi non poteva retroagire, non si può, anni dopo, cambiare le regole del gioco a suo danno soltanto perché nel frattempo i giudici hanno ripensato la questione, per quanto in modo persuasivo e argomentato.
Il principio richiama concetti che tradizionalmente appartengono al diritto penale sostanziale, come la prevedibilità della sanzione e l’affidamento legittimo del cittadino sulla stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale nel tempo, e li applica con coraggio anche a una misura che le stesse Sezioni Unite avevano da poco ridefinito come non più strettamente punitiva. È un ragionamento sottile, ma di enorme impatto pratico: significa che, quando cambia in modo non prevedibile l’interpretazione di una norma a sfavore dell’imputato, quella nuova lettura non può travolgere situazioni pregresse ormai definite dalla prescrizione del reato presupposto.
La Corte, richiamando anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sottolinea come la certezza del diritto non sia soltanto un valore astratto, ma una garanzia concreta che tutela chi ha agito confidando in un determinato assetto interpretativo consolidato e diffusamente condiviso all’epoca dei fatti.
Ne discende una conseguenza pratica di rilievo notevole per gli operatori del settore: nei procedimenti relativi a fatti anteriori all’introduzione della norma che consente il mantenimento della confisca nonostante la prescrizione, e anteriori anche al recente mutamento di orientamento sulla natura ripristinatoria della misura, la confisca per equivalente non può sopravvivere alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, mentre resta salva quella diretta, che aggredisce il medesimo bene provento del reato e non un valore equivalente rinvenuto nel patrimonio del condannato. È una distinzione della Corte che dimostra quanto la giurisprudenza di legittimità sappia oggi coniugare l’evoluzione necessaria degli istituti con la tutela irrinunciabile delle garanzie individuali, evitando che i mutamenti interpretativi, per quanto meditati e autorevoli, si trasformino in strumenti di ingiustizia retroattiva verso chi non poteva ragionevolmente prevederli al momento della condotta, offrendo così un argine solido, chiaro e riutilizzabile in tutte le situazioni analoghe di overruling sfavorevole in ambito penale e processuale, ben oltre il singolo caso concreto qui deciso dai giudici.

