Nel concorso di persone, il sequestro finalizzato alla confisca deve essere commisurato al profitto conseguito dal singolo concorrente, senza solidarietà; quando la quota individuale non sia determinabile, è ammessa la ripartizione in parti uguali. Per il gestore di fatto, la quantificazione non dipende dalla quota societaria né dalla percezione formale degli utili. La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza 31903 del 2026, applica il recente principio fissato dalle Sezioni Unite ...
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