Il fatto che il ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, presentato dal figlio della beneficiaria, non venga notificato alla persona che convive con lei – anche se non idoneo a determinare la nullità del decreto adottato, non essendo il compagno litisconsorte necessario – è tuttavia indicativo della estrema conflittualità dei rapporti esistenti. Ciò, tenuto anche conto che il figlio, poi nominato amministratore di sostegno, ha adottato una condotta non trasparente, non parlando al giudice tutelare dell’esistenza del convivente. Da qui deriva la decisione del giudice tutelare di revocare l’incarico dato al figlio e poi «nominare un soggetto estraneo al nucleo familiare, da individuarsi tra i professionisti che collaborano con il giudice tutelare».
Lo ha deciso il giudice tutelare di Roma con il decreto del 5 ottobre 2026 (giudice Santaroni), che si è pronunciato sul ricorso per la sostituzione dell’amministratore di sostegno di una donna, presentato da una persona stabilmente convivente con lei. L’amministratore di sostegno è una figura che ha compiti di tutela nei confronti della persona che si trovi, per la sua condizione sanitaria e personale, nell’impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi personali e patrimoniali.
Il giudice ha disposto la revoca dell’amministratore di sostegno nominato – il figlio della donna – perché non aveva indicato al Tribunale, al momento della presentazione del ricorso, l’esistenza del convivente. Quest’ultimo è invece espressamente previsto dall’articolo 417 del Codice civile tra le persone che possono presentare domanda all’ufficio del giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
In buona sostanza il giudice tutelare di Roma ha espressamente riconosciuto, nella circostanza della “confessata omissione” dell’indicazione, tra i soggetti interessati a discutere della nomina dell’amministratore di sostegno per una persona, del convivente di questa, un vulnus della correttezza della prima nomina. In generale, il giudice ha stigmatizzato la non trasparente condotta dell’amministratore di sostegno, che ha omesso di rappresentare al giudice tutelare l’esistenza del convivente.
Così, alla luce della conflittualità esistente tra i due soggetti (il figlio, amministratore di sostegno revocato, e il compagno della beneficiaria), il giudice tutelare ha disposto la nomina di un soggetto terzo come «funzionale a garantire il buon andamento della misura, ben potendo questi serenamente relazionarsi con tutti i familiari, per valutare e verificare quali siano le modalità di gestione personale e patrimoniale dell’amministranda che più la tutelano, tenendola al riparo da tensioni o scontri».

