Il Consiglio di Stato mette a terra le sentenze delle Corte di giustizia Ue sulla magistratura onoraria ed apre il fronte dei risarcimenti, senza però intaccare il dualismo con i magistrati togati. Viene infatti riconosciuto ad un giudice di pace cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale per tutti gli anni di lavoro svolto, nonché la liquidazione delle ferie non godute, il Tfr ed anche il risarcimento del danno per la reiterazione dei mandati a termine. La Settima Sezione, sentenza 2716 del 2 aprile 2026, ha accolto (parzialmente) il ricorso di un ex “onorario” contro la sentenza del Tar Lazio del 2025 che invece le aveva negato i diritti retributivi, previdenziali ed il risarcimento.
Pur ribadendo che non vi può essere una “totale assimilazione” tra le figure e le carriere dei togati e dei non togati, in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 7 aprile 2022, il Consiglio di Stato ha riconosciuto alla appellante il diritto alle ferie retribuite “per ogni singolo anno in cui ha prestato le mansioni di giudice di pace e, cioè, dal 3 luglio 2002 al 31 luglio 2019”. Ed anche il diritto al trattamento di fine rapporto, ed alla “regolarizzazione della sua posizione previdenziale”.
I Giudici di Lussemburgo avevano infatti stabilito che “l’esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutele di tipo previdenziale e assistenziale è, alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile”.
Il parametro economico di riferimento, chiarisce la decisione, è quello della classe stipendiale HH03, propria del “magistrato ordinario”, vale a dire del magistrato nel periodo tra la fine del tirocinio e il riconoscimento della prima qualifica di professionalità.
Riguardo poi al risarcimento del danno, non essendo possibile, nel caso concreto, considerare un risarcimento in forma specifica mediante la stabilizzazione, in quanto il rapporto era cessato, “l’unico rimedio – scrive il Collegio - per sanare l’abuso dei rapporti a termine non può che essere quello del risarcimento del danno ai sensi della clausola 5 di cui all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001”. Né può sostenersi, prosegue, che nel caso dei magistrati onorari il rapporto “è strutturalmente temporaneo e non esclusivo”. Sono state così riconosciute 14 mensilità alla ricorrente che il Ministero dovrà corrispondere .
In definitiva, alla ricorrente spetta: a) il pagamento delle ferie retribuite maturate e non godute durante tutto il periodo di servizio; b) il trattamento di fine rapporto (TFR) quale conseguenza del rapporto di lavoro; c) il Ministero è tenuto a ricostruire e regolarizzare la posizione previdenziale, versando i contributi dovuti all’INPS; d) i diritti economici e previdenziali devono essere calcolati secondo il criterio del pro rata temporis, in base all’effettiva attività svolta; e) il parametro di riferimento per il calcolo è la retribuzione del magistrato ordinario iniziale (classe HH03), senza che ciò comporti equiparazione piena. Inoltre, Via Arenula è stata anche condannata alle spese pari a 8.000 euro complessivi (4.000 primo grado + 4.000 appello).
Per la Presidente Unagipa Maria Flora Di Giovanni: “Il Consiglio di Stato scrive una pagina che è destinata a cambiare la giurisprudenza nazionale, dopo anni di diritti negati riconoscendo finalmente dignità al lavoro di una categoria per anni inascoltata”.
“Ora il Governo - continua Di Giovanni - dovrà riprendere celermente il dialogo interrotto da mesi per portare a compimento gli impegni assunti con l’intera categoria relativi ai diritti pregressi calpestati da anni di malgoverno. Non possiamo più aspettare”.

