La Corte di cassazione ha eletto Alberto Giusti giudice della Corte costituzionale in sostituzione del presidente Giovanni Amoroso il cui mandato è prossimo alla scadenza, il 13 novembre.

Secondo quanto riporta l’AdnKronos, l’elezione del nuovo presidente della Corte (che avviene a scrutinio segreto) sarebbe programmata per mercoledì prossimo. Se dovesse prevalere il criterio non scritto dell’anzianità, che ha giocato storicamente un ruolo decisivo sia nella prassi che in caso di parità di voti, il prossimo presidente della Corte sarà Francesco Viganò, nominato vicepresidente, insieme a Luca Antonini, da Amoroso.

Giusti, candidato unico, è espressione di un’ampia convergenza. Rimarrà in carica quale giudice della Corte costituzionale, in quota ai 5 giudici eletti dalle supreme magistrature, per 9 anni. Eletto con 324 voti, si insedierà in Consulta esercitando le proprie funzioni di giudice a partire dal prossimo 14 novembre, dopo la notifica ufficiale dell’elezione da parte della Corte di cassazione alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale e al Ministero della giustizia ed il suo giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Nato a Forte dei Marmi (Lucca) il 27 ottobre 1961, Giusti è stato nominato Consigliere di cassazione a fine 2007. Ha coordinato le Sezioni Unite Civili dal maggio 2023 (formalmente designato dalla Prima Presidente Margherita Cassano) e nel giugno 2024 è stato nominato dal Csm a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

Per il presidente emerito della Consulta, Cesare Mirabelli, è una “ottima” scelta. “In Cassazione – afferma Mirabelli - ha fatto moltissimo. Le sentenze che hanno avuto una maggiore risonanza sono di assoluta lucidità e chiarezza ad esempio in materia di gestazione per altri, di fine vita. Cosa che non accade sempre”.

Giusti, infatti, fu relatore della sentenza sul caso Eluana Englaro, con cui la Cassazione accolse, nei limiti indicati nella motivazione, il ricorso del padre Beppino, rinviando alla Corte d’appello di Milano. La decisione non autorizzava direttamente l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali, ma fissava due condizioni necessarie: l’irreversibilità dello stato vegetativo, accertata con rigore clinico, e la presenza di prove chiare, univoche e convincenti che la richiesta del tutore rispecchiasse la volontà di Eluana, ricostruita attraverso le sue precedenti dichiarazioni, la personalità, lo stile di vita e i convincimenti.

«Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia», affermava la Corte, distinguendolo da un comportamento diretto ad abbreviare la vita, causando positivamente la morte. Quel rifiuto esprime invece la scelta del malato «che la malattia segua il suo corso naturale».

Una decisione i cui principi sono stati poi recepiti dalla legge sul consenso informato e richiamati dalla Consulta nella sentenza sul caso Cappato–dj Fabo.

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