Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla compatibilità degli elettrodotti con l’esercizio degli usi civici proposte rispetto a normativa non ancora entrata in vigore all’epoca dei fatti sub iudice.
Questa l’affermazione fatta con la sentenza n. 139/2026, depositata oggi, dalla Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 17/2022, sollevate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Lazio, Toscana e Umbria. Si tratta della norma di modifica al Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità che introduce una procedura semplificata in materia di connessione alla rete elettrica.
Il ricorso incidentale
L’ordinanza di rimessione aveva prospettato il dubbio che la disciplina della compatibilità degli elettrodotti con l’esercizio degli usi civici – introdotta dalla disposizione censurata – contrastasse con gli articoli 3, 9, 24 e 77, secondo comma, della Costituzione.
La risposta della Consulta
La Corte costituzionale ha rilevato che il rimettente non si è confrontato con la circostanza che i fatti in contestazione nel giudizio a quo sono avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma oggetto di censura e non ha spiegato perché la stessa – in mancanza di una disciplina transitoria – debba essere applicata a una fattispecie che si è verificata prima della sua entrata in vigore.

