Con la sentenza sulla causa C-900/24 la Corte Ue ha affermato un’importante interpretazione della disciplina della tutela dei consumatori. Ha, infatti, bocciato come contrari al diritto Ue la normativa o la prassi nazionali degli Stati membri che mantengano in vigore un contratto contenente una clausola abusiva nel caso in cui gli aumenti di prezzo che derivano da tale clausola non siano stati contestati dal cliente entro un termine di tre anni.
Il caso a quo tedesco
Nel mese di novembre 2012, una società civile aveva stipulato con un’impresa fornitrice di energia, un contratto di fornitura di teleriscaldamento contenente una clausola di revisione del prezzo al consumo. Su tale base, il prezzo al consumo è stato rivisto annualmente tra il 2015 e il 2020. A partire dal 1° maggio 2019, il fornitore ha modificato unilateralmente tale clausola di revisione, basandosi su una disposizione prevista dalla normativa tedesca in materia di fornitura di teleriscaldamento.
Nel luglio 2019 la società cliente, che, in forza del diritto tedesco, può essere assimilata a un «consumatore» ai sensi della direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (Direttiva 93/13/Cee sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), ha contestato tali revisioni, compresa la modifica unilaterale, dinanzi ai giudici tedeschi e ha chiesto il rimborso delle somme indebitamente versate.
Le norme tedesche sotto la lente della Cgue
In tale contesto, il Tribunale superiore del Land di Berlino ha constatato che la clausola di revisione del prezzo al consumo fosse abusiva e, in quanto tale, invalida. Esso ha rilevato però che, conformemente alla giurisprudenza costante del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il cliente non può invocare l’invalidità degli aumenti di prezzo qualora non li abbia contestati entro un termine di tre anni, a decorrere dal ricevimento dei rendiconti annuali in cui l’aumento di prezzo è stato applicato per la prima volta.
Il rinvio pregiudiziale
Il Tribunale superiore del Land di Berlino ha quindi adito la Corte di giustizia al fine di accertare se tale prassi giurisprudenziale e la norma nazionale a essa sottesa siano compatibili con la direttiva. Il giudice tedesco si interroga inoltre sulla conformità alla direttiva della norma o della prassi nazionale che consenta o imponga a un fornitore di energia di modificare unilateralmente una clausola di revisione abusiva.
Il mantenimento della clausola abusiva è illegittimo
La Corte ricorda che, una volta eliminate le clausole abusive, il contratto deve, in linea di principio, rimanere vincolante per le parti. In tale contesto, e al fine di evitare l’annullamento integrale del contratto che sarebbe dannoso per il consumatore, il giudice può sostituire le clausole abusive con disposizioni di diritto interno volte a colmare la lacuna lasciata nel contratto in conseguenza di detta eliminazione.
Nella fattispecie, la regola dei tre anni porta a mantenere gli effetti della clausola abusiva a danno del consumatore per il periodo precedente ai tre anni che possono essere oggetto di contestazione. Inoltre, la giurisprudenza nazionale sembra basarsi su disposizioni nazionali di carattere generale, che non consentono di porre rimedio alle conseguenze derivanti dall’invalidazione di una clausola abusiva. D’altra parte, tale giurisprudenza non consente al consumatore né di opporsi all’applicazione della regola dei tre anni né di chiedere l’invalidazione del contratto nel suo complesso. Di conseguenza, tale prassi e la normativa che la sottende non sono compatibili con la direttiva.
La Corte constata che la facoltà o l’obbligo previsti dal diritto tedesco per un fornitore di energia di modificare unilateralmente una clausola di variazione del prezzo dichiarata invalida a causa del suo carattere abusivo non sembrano riflettere una disposizione normativa imperativa. Se così fosse, la clausola in questione non sarebbe soggetta alla direttiva. Peraltro, una siffatta facoltà o un siffatto obbligo non sono compatibili con la direttiva, in forza della quale il giudice nazionale è tenuto a disapplicare una clausola contrattuale abusiva senza essere autorizzato a rivedere il contenuto di quest’ultima.

