Con la sentenza sulla causa C-395/25 la Corte Ue ha affermato che in materia di tutela dei consumatori vanno evitate le situazioni in cui gli imballaggi dei prodotti chimici costituiscono un rischio di indurre in errore i consumatori a causa della loro somiglianza con gli imballaggi dei prodotti alimentari.

Il caso a quo

Una società svedese commercializza prodotti chimici - in particolare detergenti per bucato - in imballaggi in cartone colorato, con una forma allungata a base quadrata, dotati di un coperchio piegato che incorpora un tappo a vite.

A seguito di reclami di consumatori che segnalavano la somiglianza di tali imballaggi con quelli di prodotti alimentari, l’Ispettorato delle sostanze chimiche svedese ha vietato la commercializzazione di nove prodotti così confezionati, sulla base del Regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

La società ha impugnato tale decisione dinanzi ai giudici svedesi, i quali hanno adito la Corte di giustizia al fine di ottenere chiarimenti sui criteri che consentono di valutare, alla luce del suddetto regolamento, la somiglianza tra gli imballaggi di sostanze pericolose e quelli di prodotti alimentari.

La risposta della Cgue

In primo luogo, la Corte rileva che gli imballaggi di cui si tratta contengono una sostanza o miscela che presenta un pericolo per la salute.

Di conseguenza, i fornitori devono provvedere a che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento. Quando la sostanza o la miscela è pericolosa vanno quindi adottate le regole di imballaggio dettate dal regolamento, ma va comunque evitata la somiglianza con quelli in uso per i prodotti alimentari.

In secondo luogo, la Corte constata che, poiché il regolamento non precisa espressamente i criteri che consentono di valutare la somiglianza tra gli imballaggi di prodotti chimici e quelli di prodotti alimentari, occorre tenere conto dell’aspetto generale dei primi, prendendo in considerazione l’insieme delle loro caratteristiche percettibili.

Il rischio di confusione

Si dovrà ritenere che una siffatta somiglianza sussista qualora, alla luce di tali caratteristiche, l’imballaggio assomigli a quello di un prodotto alimentare e possa essere confuso con quest’ultimo a causa di elementi distintivi che consentono abitualmente al pubblico di individuare i prodotti alimentari. Si tratta, in particolare, della forma, della dimensione, del volume, del design, del colore, dell’etichetta, dei materiali di composizione, della consistenza, dell’odore o di una combinazione di svariati fra questi elementi. Inoltre, tale valutazione deve essere effettuata caso per caso e contribuire a garantire un elevato livello di protezione della salute dei consumatori.

Il presidio di un chiaro segno distintivo

In tale contesto, la presenza di un elemento di sicurezza supplementare, come un’etichetta che ricopre il tappo e destinata ad essere rimossa al momento del primo utilizzo, non consente di escludere un’eventuale somiglianza tra gli imballaggi se tale dispositivo non modifica in modo duraturo l’impressione generale prodotta dal confezionamento, poiché non rimane intatto per tutta la durata di vita dell’imballaggio.

Ruolo delle Authority limitato al mercato nazionale

La Corte dichiara che l’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro deve tener conto della circostanza che l’imballaggio di cui si tratta riproduce l’aspetto di un prodotto noto e riconosciuto dai consumatori in tale Stato. Essa deve quindi effettuare la sua analisi con riferimento al pubblico effettivamente esposto al prodotto in discussione sul mercato nazionale.

Ne consegue che l’autorità nazionale non è tenuta ad esaminare se questa stessa somiglianza sia considerata atta a indurre in errore anche in altri Stati membri in cui il prodotto è commercializzato.

La nozione di consumatore comprende l’utilizzatore

Infine, la Corte rileva che la nozione di «consumatori» ai sensi del regolamento sugli imballaggi di prodotti chimici e miscele comprende non solo il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, ma anche qualsiasi persona che possa utilizzare il prodotto dopo il suo acquisto. Ciò include, in particolare, i bambini e le persone vulnerabili, che possono essere particolarmente esposti al rischio di confusione. Di conseguenza, occorre tenere conto della capacità di tali persone di percepire le caratteristiche di un imballaggio contenente una sostanza o miscela pericolosa.

La Corte conclude dichiarando che, nell’ambito della valutazione della conformità di un imballaggio, l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana non richiede la dimostrazione di un rischio elevato, essendo sufficiente un rischio non trascurabile. Inoltre, non è necessario accertare l’esistenza di casi in cui un consumatore sia già stato indotto in errore dalla somiglianza tra gli imballaggi. Per cui le autorità nazionali non devono tener conto né delle categorie di pericolo né dei rischi specifici propri dei prodotti interessati, poiché i criteri di somiglianza si applicano allo stesso modo, indipendentemente dalla natura del pericolo e dalle circostanze di utilizzazione, al fine di prevenire qualsiasi rischio di esposizione pericolosa.

Riproduzione riservata Ⓒ