Con la sentenza depositata il 18 giugno (C-232/25, Idziski), gli eurogiudici hanno stabilito che una persona fisica o giuridica che ritenga di essere lesa da un contenuto trasmesso in televisione può agire per ottenere il risarcimento del danno dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui il programma è stato trasmesso e dove la sua reputazione è stata lesa e non dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi.
LA MASSIMA
Competenza e giurisdizione - Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire - Persone fisiche e giuridiche - Lesione dei diritti della personalità derivante dalla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione e su Internet - Competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione di tale contenuto - Luogo in cui il danno si è concretizzato - Mosaic approach. (Regolamento 44/2001, articolo 5)
L'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sostituito dall'articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, di analogo tenore, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica o giuridica non sono competenti a conoscere della sua azione di risarcimento dell'intero danno che essa avrebbe subito a titolo di lesione dei diritti della personalità in seguito alla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione in più Stati membri. Lo stesso vale per quanto riguarda i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona fisica, qualora detto contenuto sia stato trasmesso su Internet, ma non consenta di identificare, sia pure indirettamente, tale persona, sebbene identifichi, senza possibili equivoci, un gruppo ristretto, i cui membri costituiscono una categoria chiusa di persone, al quale essa può essere collegata. Per contro, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi di una persona giuridica che abbia il compito principale di difendere gli interessi di tale gruppo sono competenti a conoscere della sua azione di risarcimento dell'intero danno che essa avrebbe subito a titolo di lesione dei diritti della personalità in seguito a tale medesima trasmissione su Internet. Inoltre, i giudici di uno Stato membro che sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato membro cui essi appartengono e che derivano da una lesione lamentata dei diritti della personalità connessa alla trasmissione di una serie in televisione, possono conoscere di un'azione nei confronti del produttore di tale serie avente ad oggetto, da un lato, una prestazione non pecuniaria volta ad eliminare e a prevenire gli effetti di una siffatta lesione e, dall'altro, una prestazione pecuniaria volta al risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione di tale serie. Questo vale anche per un'azione nei confronti di tale produttore avente ad oggetto una prestazione pecuniaria volta al risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione di tale serie su Internet. Per contro, tali giudici non sono competenti a conoscere dell'azione nei confronti di detto produttore avente ad oggetto una prestazione non pecuniaria volta alla rettifica dei dati di detta serie messi in rete.
Sulla lesione dei diritti della personalità nel caso di trasmissioni televisive transfrontaliere, anche via Internet, la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta a precisare il giudice dello Stato membro competente a decidere sulle azioni di risarcimento per lesione della reputazione. In particolare, con la sentenza depositata il 18 giugno (C-232/25, Idziski), gli eurogiudici hanno stabilito che una persona fisica o giuridica che ritenga di essere lesa da un contenuto trasmesso in televisione...


