Civile

Contenzioso bancario: indicazioni utili della Cassazione su estratti conto e onere della prova

immagine non disponibile

di Marco Rossi

Con alcune interessanti ordinanze la Suprema corte di cassazione è recentemente ritornata su un tema che è decisivo nell'ambito del contenzioso bancario, rappresentato dall'onere della prova e dalla produzione documentale degli estratti conto, offrendo utili – ancorché non equivoche – indicazioni.

La questione non è banale ma anzi spesso decisiva, dal momento che i rapporti di conto corrente possono avere una durata piuttosto estesa nel tempo e non sempre è integralmente disponibile la documentazione necessaria per soddisfare l'onere della prova della domanda azionata giudizialmente tanto dalla banca quanto dal cliente.

L'ordinanza n. 33355 - Con l'ordinanza n. 33355 del 21 dicembre 2018 la sezione prima ha affermato che la mancata contestazione della documentazione prodotta a sostegno del credito da parte dell'opponente non è, invero, sufficiente a fari ritenere il credito comprovato.

Nel caso di specie, in particolare, l'istituto di credito non aveva prodotto tutti gli estratti conto relativi all'intero rapporto intercorso e la Cassazione non ha ritenuto sufficiente il mero silenzio dell'opponente su uno o più documenti, essendo indispensabile la sussistenza di atti e fatti obiettivi e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei.

Inoltre, la pronuncia sottolinea una fondamentale differenza, rispetto alla prova delle ragioni creditorie della banca tra l'estratto di saldaconto e l'ordinario estratto conto.
Il primo, infatti, riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre il secondo, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è quindi efficace come prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
Nondimeno, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendosi pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili (frutto delle movimentazioni precedenti).
Tale soluzione, infatti, snaturerebbe la sostanza del rapporto di conto corrente, in relazione al quale le singole operazioni non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo.

Di conseguenza, afferma ancora la Suprema Corte, non è ipotizzabile che, in presenza di un'azione avviata dall'istituto di credito e laddove il primo estratto conto sia a debito del correntista, la ricostruzione avvenga partendo da un saldo finale parti a zero.

L’ordinanza n. 33321 - Con l'ordinanza n. 33321, sempre del 21 dicembre 2018, ancora la sezione prima ha ribadito che il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova tanto degli avvenuti pagamenti quanto dell'assenza di una valida ragione di debito, con la conseguenza che sullo stesso grava l'onere di produrre tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Se, invece, l'azione è avviata dalla banca per il pagamento di un saldo negativo del conto corrente, è sullo stesso istituto di credito che grava l'onere di produrre tutti gli estratti contro del rapporto dall'origine fino alla conclusione.
Qualora, nondimeno, la produzione sia parziale, con una soluzione diversa rispetto a quella accolta nella pronuncia precedente, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti che hanno condotto alla formazione proprio dello stesso saldo.

Cassazione – Sezione I civile – Ordinanza 21 dicembre 2018 n. 33321

Cassazione – Sezione I civile – Ordinanza 21 dicembre 2018 n. 33355

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©