La Corte d’Appello di Firenze (sentenza 29 giugno 2026 n. 2403) si pronuncia sul contenuto operativo dell’obbligo gravante sugli istituti di credito di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente.
Onere di conservazione dei documenti
Precisa così come lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ex art. 119 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), non escluda l’operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere al fine di trasferire sulla controparte l’onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa.
La regola secondo cui, in caso di contestata conclusione del contratto verbis tantum, spetta alla banca documentare la redazione per iscritto, trova ragionevole e corretta applicazione – argomenta l’adita Corte fiorentina - nei limiti in cui sussista un obbligo per la banca di conservazione, consegna ed esibizione del contestato documento.
Se dunque la banca è legalmente tenuta a concludere per iscritto, conservare, consegnare ed esibire il contratto scritto allora l’omessa produzione in giudizio (e/o omessa consegna alla preliminare richiesta ex 119 TUB) può consentire di ritenere raggiunta, in via presuntiva, la prova negativa pure gravante sul correntista che agisce in ripetizione o comunque per la rideterminazione del saldo.
La causa debendi
Occorre infatti rammentare che, in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell’inesistenza della causa debendi incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo.
Ed allora, ribadito che deve ritenersi gravante sull’attore, che agisca per l’accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l’onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti.
Altri elementi probatori
L’eventualità che la prova dell’accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto.
Valga quindi il principio di diritto per cui, nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l’eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell’indebito maturato, ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’adempimento dell’onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull’attore ai sensi dell’art. 2697, I, c.c., si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contratto poiché la banca non ha adempiuto all’obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex art. 117 TUB.

