In tema di conclusione del contratto, la norma di cui all’articolo 1326, comma 4, del Cc - secondo cui, quando il proponente richieda una forma determinata per l’accettazione, questa non ha effetto se prestata in forma diversa - è posta nell’esclusivo interesse dello stesso proponente, per le esigenze di certezza e agevolezza della prova di cui lo stesso ha necessità o da cui trae utilità, con la conseguenza che, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, egli può rinunciare agli...

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