L’ANALISI DELLA DECISIONE
In ordine alla distinzione tra il contratto di vendita di erbe e il contratto di affitto agrario, assume decisivo rilievo lo scopo perseguito dalle parti, che, nel primo caso è diretto solo all’alienazione dell’erba prodotta e considerata come bene distinto dal terreno con conseguente limitazione dell’attività dell’acquirente alla mera raccolta di essa, restando estranea all’economia del contratto la gestione produttiva del fondo; nel secondo caso (affitto di terreno pascolativo), invece, l’intento delle parti è diretto al godimento del terreno pascolativo, nel senso che il diritto dell’affittuario di far propria l’erba si inquadra in una gestione produttiva del fondo, che è libero di organizzane a suo piacimento, sicché l’uso del terreno costituisce il mezzo indispensabile per l’esercizio dell’attività produttiva.

LA VICENDA PROCESSUALE
Nel gennaio del 2013, i proprietari di un terreno esercitavano l’azione di rilascio del proprio fondo rustico, previa dichiarazione di illegittima detenzione dei corrispondenti terreni, mediante rito sommario di cognizione di cui all’articolo 702 bis del Codice di Procedura Civile, innanzi al Tribunale Ordinario di Caltagirone, Sezione distaccata di Grammichele.
I convenuti, costituitisi in giudizio nel mese di marzo, sostenevano, invece, di aver legittimamente detenuto gli immobili, in forza di tre...


