La Corte di Cassazione, con la decisione del 17 febbraio 2026 n. 3553, ha recentemente emesso un’interessante pronuncia riguardo ad un elemento accessorio del contratto assai diffuso nella prassi commerciale ed intorno al quale possono sovente sorgere non poche criticità.
Si tratta del termine!
La decisione della Corte è stata focalizzata sull’individuazione degli elementi che consentono di ritenere un termine come essenziale o meno.
Sul punto è anzitutto opportuno ricordare che, conformemente all’art. 1457 c.c., se si versa in un caso di termine essenziale e la prestazione non viene eseguita entro tale termine, il contratto è risolto a meno che la parte, entro tre giorni, affermi di voler comunque esigere la prestazione.
Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, la natura essenziale del termine va accertata in concreto, in considerazione anzitutto della lettera dell’accordo, ma non solo.
In tal guisa, la mera previsione del fatto che una prestazione debba essere eseguita «entro e non oltre» un determinato termine non è sufficiente, di per sé, a ritenere quel termine come essenziale.
Assumono in particolare significato la natura e l’oggetto del contratto ed anche la condotta delle parti, che costituisce un criterio centrale nell’interpretazione.
Nel concreto, ha assunto particolare rilevanza la condotta della parte committente, la quale aveva continuato ad utilizzare un determinato impianto elettrico - per un elettrofiltro necessario per la produzione di olio - nonostante lo spirare del termine contrattuale.
La committente allegava infatti che sarebbe stata pattuita l’ultimazione dei lavori entro il 10 ottobre 2009, in vista della campagna olearia, ma i lavori si erano conclusi solo il 12 novembre 2009.
Secondo la Corte di Cassazione, in particolare la condotta sostanziatasi nell’utilizzazione dell’impianto aveva condotto la Corte d’Appello a ritenere, correttamente, che l’utilità dell’affare non fosse venuta meno.
Ed è questo in definitiva l’elemento che la Corte ha avuto modo di individuare al fine di stabilire se il termine possa o meno dirsi essenziale e cioè la concreta volontà delle parti, desumibile anche dalla loro condotta, di ritenere perduta l’utilità economica dell’affare una volta decorso il termine.
La Corte di Cassazione ha inoltre avuto modo di evidenziare che la motivazione addotta dal Giudice di secondo grado fosse completa e fondata su di un materiale probatorio estremamente solido, costituito anche da diverse prove orali volte ad approfondire quale fosse l’effettiva volontà delle parti.
La Corte ha altresì avuto modo di precisare che il motivo di ricorso, per come proposto, presentava profili di forte criticità, in quanto era volto ad un riesame del materiale istruttorio e tale attività è invece sempre preclusa in sede di legittimità, in quanto si sostanzia in un’analisi di elementi di fatto.
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*Antonio Martini (Partner), Ilaria Canepa (Senior Associate), Alessandro Botti (Associate ) e Silvia Spaliviero (Trainee) - CBA Studio Legale e Tributario

