Contratti bancari, nullità della clausola anatocistica e interessi convenzionali
Contratto bancario - Conto corrente - Interessi - Anatocismo - Nullità - Interesse convenzionale.
La declaratoria della nullità della clausola anatocistica non implica affatto che gli interessi convenzionalmente pattuiti debbano essere ricondotti a quelli legali: dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione. La misura di tali interessi resta sempre disciplinata dal titolo che li programma; nel caso sia quello convenzionale non viene inciso da alcuna nullità.
•Corte di cassazione, sezione VI-1 civile, ordinanza 28 aprile 2020 n. 8254
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo - Contratto di conto corrente bancario stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Conseguenze - Calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione - Necessità.
In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca e il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo, deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 agosto 2016 n. 17150
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo - Contratto di conto corrente bancario stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 - Clausola di capitalizzazione annuale degli interessi prevista nel primo comma - Interpretazione - Riferimento ai soli interessi maturati a credito del correntista - Applicabilità agli interessi a debito del correntista - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Calcolo degli interessi a debito senza capitalizzazione alcuna - Necessità.
È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito a una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 2 dicembre 2010 n. 24418